Sentenza n. 12298/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto emesso dal Prefetto di Roma di revoca delle misure di accoglienza presso il CAS Alex & Lorenz, notificato in data 30 gennaio 2025, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dell’odierno ricorrente al mantenimento delle misure d’accoglienza presso il Cas Alex & Lorenz in convenzione con la Prefettura di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza presso un CAS
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma aveva revocato le misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015, ritenendo superata la soglia dell’assegno sociale annuale sulla base di una retribuzione annua di euro 13.248 derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 30 aprile 2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 20, par. 3, e degli artt. 17, 18 e 20 della direttiva 2013/33/UE, nonché dell’art. 23 d.lgs. 142/2015, oltre a omessa o carente motivazione, eccesso di potere per motivazione incoerente o incongrua, omessa istruttoria, travisamento dei presupposti, illegittimità, incongruità e irragionevolezza. Ha sostenuto che i mezzi economici rilevanti per la revoca devono essere stabili o duraturi, riferiti ad almeno un anno e alle attuali condizioni del richiedente, soprattutto in presenza di un contratto a tempo determinato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per illogicità manifesta, censurando il carattere stereotipato della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che gli artt. 14 e 23 d.lgs. 142/2015, attuativi dell’art. 17, par. 3, della direttiva 2013/33/UE, consentono di subordinare l’accoglienza all’assenza di mezzi sufficienti e di revocarla quando tali mezzi siano accertati. Tuttavia, per la revoca non è sufficiente constatare che il richiedente abbia un rapporto di lavoro o che il reddito teoricamente annualizzato superi l’importo dell’assegno sociale. Le risorse devono presentare carattere stabile e duraturo e riferirsi a un arco temporale minimo di un anno, in coerenza con l’art. 17, par. 4, della direttiva, che richiede sufficienti risorse e un’occupazione protratta per un ragionevole lasso di tempo. La Prefettura aveva considerato il reddito percepito dal 6 maggio 2024 al 24 gennaio 2025, quindi per un periodo inferiore all’anno, senza svolgere né esplicitare una valutazione sulla stabilità del rapporto, sulla continuità del reddito e sulla sua idoneità a garantire per un ragionevole periodo il soddisfacimento dei bisogni materiali fondamentali. Il provvedimento è stato pertanto annullato per accoglimento del primo motivo; il secondo motivo è stato assorbito, non potendo procurare al ricorrente una maggiore utilità. Le spese sono state compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie. È stata riservata a separato provvedimento la decisione sull’istanza di gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 142/2015
Il soggetto formalizzante la domanda di protezione internazionale, se “risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso … alle misure di accoglienza”; la valutazione dell’insufficienza è effettuata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.
L’accesso all’accoglienza dipende dall’assenza di mezzi sufficienti, valutata mediante il parametro dell’importo annuo dell’assegno sociale; tale parametro non esonera l’amministrazione dall’accertare la stabilità e continuità effettive delle risorse.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
Il prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di “accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”.
La revoca richiede un accertamento motivato della disponibilità di mezzi sufficienti; la mera esistenza di un rapporto di lavoro o il superamento astratto della soglia reddituale non sono sufficienti.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca deve esplicitare l’istruttoria e la valutazione concreta sulla stabilità del reddito e sulla sua idoneità a garantire il sostentamento per un ragionevole lasso temporale.
art. 17, par. 3, direttiva 2013/33/UE
Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d’accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire una qualità della vita adeguata e il loro sostentamento.
La disciplina europea consente di negare o revocare l’accoglienza in presenza di mezzi sufficienti, ma il giudizio deve riguardare l’effettiva capacità di sostentamento.
art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE
Sono richieste “sufficienti risorse” e che l’occupazione del soggetto si protragga “per un ragionevole lasso di tempo”.
La sufficienza economica rilevante ai fini della revoca presuppone risorse stabili e durature e un rapporto lavorativo destinato a protrarsi per un ragionevole periodo.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza di un richiedente protezione internazionale per disponibilità di mezzi economici sufficienti non può fondarsi sulla sola esistenza di un rapporto di lavoro o sul mero superamento, in termini teorici o annualizzati, dell’importo dell’assegno sociale.
- Ai fini della revoca dell’accoglienza, le risorse economiche del richiedente devono eccedere l’importo annuo dell’assegno sociale e presentare carattere stabile e duraturo, con riferimento alle condizioni attuali dell’interessato e a un arco temporale minimo di un anno, secondo il criterio del ragionevole lasso di tempo.
- Prima di revocare le misure di accoglienza, la Prefettura deve svolgere una compiuta istruttoria sulla stabilità prevedibile del rapporto di lavoro e sulla continuità e sufficienza del reddito, verificando con ragionevole certezza che il richiedente possa provvedere autonomamente ai bisogni materiali fondamentali.
- Il decreto prefettizio di revoca deve motivare in modo concreto gli esiti dell’istruttoria sulla stabilità del reddito; l’omessa valutazione di tale profilo determina l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione.
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