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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40972/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva agito per ottenere il pagamento del compenso maturato per la redazione del progetto di bonifica di una discarica, in base a una convenzione stipulata con un consorzio di comuni. La clausola contrattuale prevedeva che onorari e rimborsi sarebbero stati materialmente pagati solo quando l’amministrazione avesse ottenuto l’accreditamento dei contributi o dei finanziamenti, oppure la concessione definitiva del mutuo. La corte d’appello aveva ritenuto che la clausola avesse subordinato a condizione sospensiva non il mero pagamento ma il diritto stesso al compenso, e che non fosse provato il verificarsi della condizione né un comportamento dell’ente contrario a buona fede idoneo a farla considerare avverata. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione degli artt. 1353, 1358, 1359, 1375 e 2697 c.c., sostenendo che la condizione riguardasse soltanto l’esecuzione materiale del pagamento, che spettasse all’ente provare di essersi attivato per ottenere il finanziamento e che, in difetto, la condizione dovesse ritenersi avverata per effetto del comportamento omissivo dell’amministrazione; lamentava inoltre l’erronea distribuzione dell’onere della prova e l’omesso accertamento del dovere di buona fede dell’ente nella fase di pendenza della condizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interpretazione della clausola contrattuale e l’accertamento circa l’assoggettamento del diritto al compenso a condizione sospensiva costituiscono apprezzamenti di merito, non sindacabili in cassazione se sorretti da una plausibile interpretazione e non censurati con specifica denuncia di violazione dei canoni ermeneutici o di omesso esame di fatti decisivi. Ha rigettato anche il secondo e il terzo motivo, affermando che, nei contratti d’opera professionale con la pubblica amministrazione subordinati al conseguimento di un finanziamento, l’ente deve provare di aver adempiuto agli obblighi di buona fede ex art. 1358 c.c., mentre il creditore che invochi l’avveramento fictio ex art. 1359 c.c. deve provare che il mancato avveramento sia imputabile, a titolo di dolo o colpa, alla parte interessata alla mancata realizzazione della condizione. Nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato che l’ente aveva richiesto il finanziamento e che non era stata offerta prova di successivi comportamenti omissivi o commissivi contrari a buona fede; tale accertamento di fatto non era sindacabile in sede di legittimità. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    richiamato in tema di condizione sospensiva apposta al diritto al compenso; la Corte ribadisce che l’interpretazione della clausola e l’avveramento della condizione sono accertamenti di merito.

  • art. 1358 c.c.

    impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione; nell’ipotesi di compenso subordinato a finanziamento, l’ente deve attivarsi per richiederlo.

  • art. 1359 c.c.

    se il mancato avveramento della condizione è imputabile alla parte che aveva interesse contrario, la condizione si considera avverata; il creditore deve provare l’imputabilità del mancato avveramento.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro del dovere di buona fede nell’esecuzione e nella fase genetica/pendente del rapporto condizionato.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di riparto dell’onere della prova, l’ente deve provare di aver adempiuto ai doveri di cui all’art. 1358 c.c., mentre il creditore deve provare l’imputabilità del mancato avveramento ai sensi dell’art. 1359 c.c.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura sul contratto e sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio di violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi; non è ammessa una mera richiesta di diversa interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    i canoni ermeneutici devono essere specificamente indicati e la loro violazione va dedotta mostrando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione di una clausola contrattuale che subordini il pagamento del compenso al verificarsi di un evento esterno è questione di merito; in cassazione non è consentito proporre una semplice lettura alternativa del testo negoziale se la soluzione accolta dal giudice è plausibile.
  • Quando un contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione prevede il pagamento solo al reperimento di un finanziamento, la clausola può validamente costituire una condizione sospensiva del diritto al compenso, non limitandosi alla sola modalità esecutiva del pagamento.
  • Nelle obbligazioni condizionate, l’ente che trae vantaggio dalla clausola sfavorevole al professionista deve dimostrare di essersi attivato secondo buona fede per ottenere il finanziamento o la provvista prevista dal contratto.
  • Il professionista che invochi l’avveramento per finzione della condizione ex art. 1359 c.c. deve allegare e provare i fatti da cui desumere che il mancato avveramento sia imputabile, almeno a titolo di colpa, alla controparte interessata alla mancata realizzazione della condizione.
  • L’accertamento della sussistenza o meno di un comportamento contrario a buona fede e dell’imputabilità del mancato avveramento della condizione integra un giudizio di fatto, non censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale dedotto e specificamente argomentato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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