Cassazione Civile, Ordinanza n. 19699/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società titolare di uno stabilimento balneare aveva convenuto in giudizio l'assicuratore per ottenere l'indennizzo previsto da una polizza contro il furto, allegando la sottrazione di beni aziendali per un valore complessivo di euro 15.000. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'assicuratore al pagamento di euro 14.880 oltre accessori. La Corte d'appello, in riforma, aveva invece rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova del furto e, inoltre, aveva reputato tardiva e quindi preclusa la prova testimoniale articolata dall'attrice. Nel ricorso per cassazione la società assicurata deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 342 c.p.c. sostenendo che l'appello della compagnia fosse privo di specificità; con il secondo motivo deduceva violazione di varie norme processuali e dell'art. 111 Cost., oltre a vizio motivazionale, censurando la decisione d'appello nella parte in cui aveva considerato rinunciate o comunque definitivamente precluse le istanze istruttorie perché non reiterate nella memoria conclusionale e all'udienza fissata per la discussione e decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non era autosufficiente: il ricorrente aveva trascritto solo alcuni stralci dell'atto di appello, senza consentire il controllo sulla dedotta carenza di specificità; inoltre, la doglianza investiva un motivo di appello che, secondo la sentenza impugnata, era stato comunque assorbito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la parte sul vizio motivazionale era inammissibile perché non più proponibile nella formulazione attuale dell'art. 360 c.p.c.; le altre censure erano prive di specificità e non colpivano la ratio decidendi, cioè la mancata reiterazione tempestiva delle istanze istruttorie nell'ultima udienza utile e nella memoria conclusionale. La Corte ha inoltre osservato che, secondo l'orientamento richiamato, le istanze istruttorie non accolte non si considerano automaticamente riproposte in appello e devono essere reiterate in modo specifico e nei termini processuali pertinenti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte volitiva e parte argomentativa idonee a confutare le ragioni della decisione impugnata; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve riportare e localizzare specificamente gli atti processuali rilevanti; la mancata trascrizione adeguata e localizzazione impedisce il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per le censure di violazione di legge; non consente la deduzione del vecchio vizio di motivazione nei termini di insufficienza o contraddittorietà.
art. 360 c.p.c.
Nella formulazione attuale non è ammissibile la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come autonoma ragione di ricorso nei termini prospettati dalla parte.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità delle censure.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità delle censure.
art. 177 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità delle censure.
art. 244 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità delle censure.
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento sommario di cognizione.
art. 702-ter c.p.c.
Il giudice procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti; nel testo della decisione si richiama il tema delle preclusioni istruttorie nel procedimento sommario, ma senza accogliere la censura.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del giusto processo, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 346 c.p.c.
La mera riproposizione di domande ed eccezioni in appello vale per quelle assorbite, non per quelle espressamente rigettate; quanto alle istanze istruttorie, non opera una riproposizione implicita e serve una riproposizione specifica.
art. 359 c.p.c.
Le istanze istruttorie non accolte in primo grado, se non è necessario uno specifico mezzo di gravame, vanno riproposte nelle forme e nei termini del giudizio di primo grado richiamati in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 375 c.p.c.
Norma sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. non riproduce in modo autosufficiente il contenuto dell'atto di appello e non consente alla Corte il controllo sulla specificità dei motivi di gravame.
- La deduzione di errori relativi alla prova richiede che il ricorrente colpisca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla mancata reiterazione tempestiva di un'istanza istruttoria, è inidonea una censura che non dimostri specificamente la riproposizione nei termini processuali rilevanti.
- Il vizio di motivazione nei termini di insufficienza o contraddittorietà non è autonomamente proponibile nel ricorso per cassazione secondo l'attuale art. 360 c.p.c. se non nei limiti consentiti dalla formulazione vigente.
- Le istanze istruttorie non accolte non si intendono automaticamente riproposte in appello con la sola riproposizione delle domande ed eccezioni: occorre una riproposizione specifica e tempestiva, secondo le forme processuali pertinenti.
- L'omessa localizzazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti nel ricorso per cassazione viola il requisito di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e comporta inammissibilità.
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