Cassazione Penale, Ordinanza n. 24121/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 30/09/2025, nella parte relativa alla conferma della responsabilità per il reato di danneggiamento. Il motivo, comune a entrambi, contestava la correttezza della motivazione del giudice di merito e la sufficienza del compendio probatorio, deducendo una pretesa contraddizione interna della sentenza sulla prova. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che essa nasceva da una lettura selettiva e non corretta della motivazione e del materiale probatorio, mentre dalla lettura complessiva della sentenza emergeva in modo inequivoco la conferma del giudizio di responsabilità già espresso in primo grado.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Il reato di danneggiamento costituisce il fulcro della contestazione oggetto di ricorso, ma la decisione si limita a escludere vizi motivazionali sulla conferma di responsabilità senza sviluppare ulteriori principi sostanziali sulla fattispecie.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante una lettura parziale o selettiva della sentenza impugnata: la motivazione deve essere valutata nel suo complesso.
- La pretesa contraddizione motivazionale è insussistente quando, dalla lettura complessiva della decisione, risulti chiaramente la conferma del giudizio di responsabilità già raggiunto nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una diversa interpretazione del materiale probatorio priva di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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