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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale contestata a titolo di sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili. Il ricorrente ha censurato: vizio di motivazione e travisamento della prova; mancata distinzione tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale (omessa tenuta con dolo specifico vs tenuta irregolare con dolo generico); l'assenza di prove di depauperamento o di dolo specifico e l'erronea qualificazione della condotta rispetto all'art. 217 legge fallimentare; richiesta di derubricazione e prevalenza delle attenuanti; violazione della regola del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato la violazione di legge relativa all'elemento soggettivo del reato e l'inadeguatezza della motivazione della Corte d'appello, la quale non ha risolto il nodo cruciale circa quale specifica fattispecie di bancarotta documentale fosse applicabile e ha confuso i criteri di imputazione tra le varianti previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare. La Cassazione ha rilevato che l'appello aveva sollevato censure rilevanti e mirate che la Corte territoriale non ha effettivamente confutato, limitandosi a richiami dottrinari e giurisprudenziali impropri. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, con piena libertà di valutazione ma applicazione corretta dei principi indicati.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    Distinzione tra occultamento o omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto) e la fraudolenta tenuta delle scritture (ipotesi a dolo generico, fondata su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati). La Corte ha richiamato questi criteri per evidenziare che la motivazione territoriale non ha specificato quale variante fosse accertata.

  • legge fallimentare, art. 217

    Norma riguardante la bancarotta semplice documentale: la derubricazione alla fattispecie di bancarotta semplice era stata prospettata dal ricorrente, e la Corte di legittimità ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato tale profilo.

  • legge fallimentare, art. 217, comma secondo

    Richiamata nel testo in relazione alle fattispecie alternative di bancarotta documentale con tenuta irregolare o incompleta delle scritture; utile per distinguere gli elementi soggettivi richiesti.

  • legge fallimentare, art. 220

    Citata tra le norme richiamabili in caso di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili; la violazione procedurale del deposito può integrare diverse ipotesi di reato documentale.

  • legge fallimentare, art. 16, n. 3 (citazione nel testo)

    Citazione presente nel testo a supporto dell'osservazione che l'inosservanza dell'obbligo di deposito può dare luogo a diverse fattispecie di bancarotta documentale; la Corte richiama la necessità di individuare correttamente la fattispecie applicabile.

Massime di principio

  • Distinguere sempre con chiarezza le varianti di bancarotta documentale: l'omessa tenuta o il sottrarre le scritture richiedono dolo specifico orientato al pregiudizio dei creditori, mentre la tenuta fraudolenta o irregolare può richiedere solo dolo generico.
  • Il giudice d'appello, quando si confronta con censure puntuali dell'imputato, deve motivare specificamente quale tipo di condotta contestata ritiene provata e perché, fornendo argomentazione chiara sui profili soggettivi del reato.
  • Se la responsabilità patrimoniale non è stata contestata o non è provata, non si può presumere automaticamente il dolo specifico per l'omessa tenuta: è necessario dimostrare indicatori positivi di fraudolenza o di intenzione di occultare gli atti.
  • In caso di amministratore formale, la prova del dolo può fondarsi o su indicatori concreti di partecipazione alla frode o, in materia di bancarotta generica, sulla abdicazione ai doveri di vigilanza accompagnata dalla consapevolezza della possibile alterazione della contabilità.
  • Chi impugna deve indicare e proporre censure circostanziate sui punti chiave della motivazione (esistenza delle scritture, loro distruzione o sottrazione, possibilità di ricostruzione aliunde); il giudice chiamato a riesaminare i fatti deve affrontare e risolvere questi nodi probatori.

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