Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale contestata a titolo di sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili. Il ricorrente ha censurato: vizio di motivazione e travisamento della prova; mancata distinzione tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale (omessa tenuta con dolo specifico vs tenuta irregolare con dolo generico); l'assenza di prove di depauperamento o di dolo specifico e l'erronea qualificazione della condotta rispetto all'art. 217 legge fallimentare; richiesta di derubricazione e prevalenza delle attenuanti; violazione della regola del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato la violazione di legge relativa all'elemento soggettivo del reato e l'inadeguatezza della motivazione della Corte d'appello, la quale non ha risolto il nodo cruciale circa quale specifica fattispecie di bancarotta documentale fosse applicabile e ha confuso i criteri di imputazione tra le varianti previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare. La Cassazione ha rilevato che l'appello aveva sollevato censure rilevanti e mirate che la Corte territoriale non ha effettivamente confutato, limitandosi a richiami dottrinari e giurisprudenziali impropri. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, con piena libertà di valutazione ma applicazione corretta dei principi indicati.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
Distinzione tra occultamento o omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto) e la fraudolenta tenuta delle scritture (ipotesi a dolo generico, fondata su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati). La Corte ha richiamato questi criteri per evidenziare che la motivazione territoriale non ha specificato quale variante fosse accertata.
Norma riguardante la bancarotta semplice documentale: la derubricazione alla fattispecie di bancarotta semplice era stata prospettata dal ricorrente, e la Corte di legittimità ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato tale profilo.
legge fallimentare, art. 217, comma secondo
Richiamata nel testo in relazione alle fattispecie alternative di bancarotta documentale con tenuta irregolare o incompleta delle scritture; utile per distinguere gli elementi soggettivi richiesti.
Citata tra le norme richiamabili in caso di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili; la violazione procedurale del deposito può integrare diverse ipotesi di reato documentale.
legge fallimentare, art. 16, n. 3 (citazione nel testo)
Citazione presente nel testo a supporto dell'osservazione che l'inosservanza dell'obbligo di deposito può dare luogo a diverse fattispecie di bancarotta documentale; la Corte richiama la necessità di individuare correttamente la fattispecie applicabile.
Massime di principio
- Distinguere sempre con chiarezza le varianti di bancarotta documentale: l'omessa tenuta o il sottrarre le scritture richiedono dolo specifico orientato al pregiudizio dei creditori, mentre la tenuta fraudolenta o irregolare può richiedere solo dolo generico.
- Il giudice d'appello, quando si confronta con censure puntuali dell'imputato, deve motivare specificamente quale tipo di condotta contestata ritiene provata e perché, fornendo argomentazione chiara sui profili soggettivi del reato.
- Se la responsabilità patrimoniale non è stata contestata o non è provata, non si può presumere automaticamente il dolo specifico per l'omessa tenuta: è necessario dimostrare indicatori positivi di fraudolenza o di intenzione di occultare gli atti.
- In caso di amministratore formale, la prova del dolo può fondarsi o su indicatori concreti di partecipazione alla frode o, in materia di bancarotta generica, sulla abdicazione ai doveri di vigilanza accompagnata dalla consapevolezza della possibile alterazione della contabilità.
- Chi impugna deve indicare e proporre censure circostanziate sui punti chiave della motivazione (esistenza delle scritture, loro distruzione o sottrazione, possibilità di ricostruzione aliunde); il giudice chiamato a riesaminare i fatti deve affrontare e risolvere questi nodi probatori.
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