Sentenza del 08/04/2015 n. 6952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1994, con cui erano stati contestati maggiori ricavi presunti e non dichiarati. L’Amministrazione ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova e l’omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendo che l’accertamento si fondasse sul modello 750, sul bilancio della società e su una segnalazione derivante da un controllo della Guardia di finanza presso una società terza, ritenuta fornitrice di merce senza fattura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Il motivo era formulato cumulativamente, mescolando una censura di violazione di legge e una censura di vizio motivazionale, senza quesiti distinti. Inoltre, il quesito non affrontava una autonoma ragione della decisione d’appello, cioè l’illegittimità dell’accertamento fondato su un atto della Guardia di finanza relativo a terzi e non portato a conoscenza della contribuente. L’Agenzia non aveva neppure indicato in modo specifico i passaggi della sentenza e dell’atto impositivo asseritamente valutati in modo errato. È rimasto quindi fermo l’annullamento dell’avviso di accertamento. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Disciplina l’onere della prova. Nel caso concreto, la censura dell’Agenzia è stata ritenuta inammissibile perché proposta insieme a un vizio motivazionale e senza confrontarsi adeguatamente con tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile
Riguarda rispettivamente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. Tali censure devono essere formulate in modo distinto e riconoscibile, senza imporre alla Corte di cassazione di ricostruire autonomamente le doglianze.
Art. 366-bis del codice di procedura civile
Richiedeva quesiti di diritto e momenti di sintesi formulati con chiarezza, precisione e separazione. La Corte ha ritenuto non conforme a tale modello un unico quesito cumulativo relativo a violazione di legge e vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere separate e formulate secondo il rispettivo modello processuale; la loro sovrapposizione può comportare l’inammissibilità del ricorso.
- Il ricorrente deve contestare tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Se anche una sola ragione decisiva resta non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o comunque non utile a ottenere la cassazione della decisione.
- Quando si contesta la valutazione delle prove o la motivazione, è necessario indicare con precisione i passaggi della sentenza e degli atti processuali che sarebbero stati trascurati o valutati erroneamente, rispettando i requisiti di specificità e autosufficienza.
- Un accertamento tributario fondato su elementi provenienti da una verifica eseguita nei confronti di un soggetto terzo deve essere adeguatamente motivato e, ove necessario, portato a conoscenza del contribuente, così da consentirgli un’effettiva difesa.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente il merito della controversia né può ricostruire d’ufficio le censure del ricorrente: il ricorso deve spiegare in modo autonomo, chiaro e puntuale quale errore giuridico o processuale viene imputato alla sentenza.
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