Cassazione Penale, Sentenza n. 12555/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per plurimi reati di bancarotta (bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da reato societario, e in alternativa bancarotta preferenziale) contestate in relazione alla gestione e alle operazioni compiute dalla "COLUSSI s.r.l. in liquidazione" (dichiarata fallita). Le censure possono essere sintetizzate come segue: 1) vizio per presunta indeterminatezza dell'imputazione (art. 429 cod. proc. pen.), con la conseguente nullità del decreto di citazione; 2) vizio per diniego della rinnovazione dell'esame dei testi dopo mutamento della composizione del collegio (art. 495 cod. proc. pen.), lamentando che la difesa non avrebbe dovuto indicare ragioni specifiche per la rinnovazione; 3) contestazione della sussistenza del dolo e della qualificazione dei fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale (art. 192 cod. proc. pen.), sostenendo che la cessione dei beni strumentali e il loro contestuale noleggio fossero operazioni finalizzate a reperire liquidità e proseguire l'attività e che lo stesso Frison Giacomo aveva chiesto il fallimento; 4) contestazione dell'elemento soggettivo (artt. 223, comma 2, n. 2 L.F., e art. 192 cod. proc. pen.), sostenendo l'assenza della volontà consapevole di provocare il dissesto e la diminuzione della garanzia per i creditori; 5) censura sulla misura della pena e mancato riconoscimento della sospensione condizionale, nonché richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. per Frison Eros per marginalità del ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli infondati o inammissibili. In sintesi: - Ha ritenuto l'imputazione sufficientemente determinata (art. 429), escludendo la nullità contestata; - Ha confermato la corretta applicazione delle regole sulla rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento della composizione del collegio, osservando che la richiesta di rinnovazione era generica e che non sussisteva l'obbligo di rinnovazione automatica; - Ha confermato la sussistenza del reato di bancarotta distrattiva e fraudolenta in relazione alla cessione dei beni strumentali alla Copernico Energy s.r.l. e al successivo noleggio (operazione che non aveva apportato liquidità alla fallita, aveva comportato oneri e mancati pagamenti, e risultava funzionale a favorire la società cessionaria); - Ha ritenuto provato il dolo (in particolare il dolo generico) degli imputati, basato sulla consapevolezza delle operazioni e sulla prevedibilità del dissesto; ha evidenziato il ruolo dominante di Frison Giacomo e la partecipazione attiva di Frison Eros quale amministratore unico di Copernico Energy s.r.l.; - Ha ritenuto legittima la determinazione della pena da parte della Corte d'appello (minimo edittale per Eros, poco sopra il minimo per Giacomo), fornita di adeguata motivazione; - Ha respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 per Frison Eros, ritenendo che la prova dimostrasse la sua partecipazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della struttura del ricorso per cassazione (indicazione dei motivi).
art. 429 cod. proc. pen.
Il giudice ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente determinata nei tratti essenziali per consentire la difesa; non sussiste la nullità invocata.
art. 495 cod. proc. pen.
Relativa all'ammissione delle prove: la Corte ha confermato che, dopo il mutamento della composizione del collegio, le parti possono chiedere la rinnovazione indicando ragioni specifiche; la richiesta generica è insufficiente e il giudice può disporre la non ammissione per manifesta superfluità.
art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda l'elemento soggettivo del reato: la Corte ha ritenuto dimostrato il dolo generico richiesto per le fattispecie di bancarotta perseguite, ossia la consapevolezza e volontà delle operazioni e la prevedibilità del dissesto.
art. 223, comma 2, n. 2 L.F.
Richiamata in relazione agli elementi costitutivi della bancarotta: la Corte ha valutato che gli atti compiuti integravano distrazione patrimoniale lesiva della massa creditoria.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la determinazione della pena in rapporto ai criteri oggettivi e soggettivi previsti.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamata in connessione con le regole sull'ammissione delle prove e la valutazione della loro superfluità dopo rinnovazione del dibattimento.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma invocata per ottenere l'assoluzione per insufficienza di prova: la Corte ha rigettato la richiesta perché la prova raccolta è stata ritenuta idonea a dimostrare la partecipazione penalmente rilevante di Frison Eros.
art. 492, 493, 496, 507 cod. proc. pen. (richiamate in motivazione)
Richiami normativi alle regole procedurali sul dibattimento, ammissione delle prove e rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha applicato i principi secondo i quali i provvedimenti adottati da collegio diversamente composto conservano efficacia salvo richiesta motivata di rinnovazione e salvo manifesta superfluità.
Massime di principio
- Un capo di imputazione non è nullo per indeterminatezza se descrive con adeguata specificità i tratti essenziali del reato e se gli atti del fascicolo, conosciuti dall'imputato, integrano le informazioni necessarie per il contraddittorio.
- Il mutamento della composizione del collegio non impone automaticamente la rinnovazione integrale dell'istruttoria: le parti possono chiedere la rinnovazione delle prove, ma devono indicare ragioni specifiche; il giudice può rifiutare la rinnovazione se risulta manifestamente superflua.
- Nelle fattispecie di bancarotta, le operazioni che comportano il distacco di beni dal patrimonio dell'impresa (vendite, retro-noli, trasferimenti tra società correlate) possono integrare distrazione anche se configurate come atti negoziali formali e anche se è in teoria possibile un recupero, quando l'operazione risulti concretamente pregiudizievole per la massa creditoria e finalizzata a favorire soggetti correlati.
- Per i reati fallimentari è spesso sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesto) e non è necessario provare il dolo specifico diretto a causare il fallimento.
- La marginalità apparente del ruolo (es. rapporto di lavoro o funzione di basso profilo) non esclude automaticamente la responsabilità penale: occorre valutare le concrete attività svolte e la partecipazione alla gestione e alle operazioni oggetto di accusa.
- La determinazione della pena deve essere adeguatamente motivata rispetto ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; contestazioni in cassazione sulla congruità della pena sono inammissibili se mirano a una rinnovata valutazione dei fatti senza dimostrare vizio logico o arbitrio.
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