Sentenza n. 245/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento del decreto -OMISSIS-, emesso in data 06.07.2021 dal Prefetto della Provincia di Palermo, notificato personalmente al ricorrente in data 19 Luglio 2021 con cui è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. e degli artt. 2, 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti. Ha contestato che il provvedimento fosse fondato essenzialmente sulla convivenza con il padre, già destinatario di analogo divieto e condannato per furto di energia elettrica, senza l'individuazione di specifici elementi negativi riferibili alla propria personalità o moralità. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato le memorie procedimentali, che la pendenza del procedimento penale a suo carico non potesse essere valorizzata per effetto della presunzione di innocenza e che fosse stato leso il diritto di accesso agli atti. Il procedimento era stato avviato per la convivenza con il padre, al quale il ricorrente aveva ceduto le armi, ed era stato integrato con il riferimento a un procedimento penale pendente per reati di rilevante allarme sociale, indicati nel testo come violazioni degli artt. 410, 412, 61 nn. 2, 9 e 11, 110 c.p.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato il divieto. Ha affermato che la detenzione e il porto d'armi non costituiscono diritti assoluti e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, esercitata in funzione preventiva e cautelare per la tutela dell'incolumità pubblica, dell'ordine e della sicurezza. Non è necessario un abuso già accertato nell'uso delle armi, una condanna penale definitiva o uno specifico giudizio di pericolosità sociale: sono sufficienti fatti e circostanze seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili, anche non penalmente rilevanti o non direttamente attinenti all'uso delle armi, dai quali emerga una prognosi di inaffidabilità. Nel caso concreto, la pendenza del procedimento penale è stata valutata insieme alla convivenza con il padre, già destinatario di analogo divieto. Quest'ultimo elemento è stato ritenuto dirimente, poiché la detenzione presso la medesima residenza delle armi cedute dal padre avrebbe potuto eludere il precedente divieto, rendendolo una mera fictio. Il giudice ha escluso carenze istruttorie o motivazionali, rilevando che l'amministrazione aveva esaminato le osservazioni del ricorrente e motivato la scelta di mantenere il divieto. La censura relativa all'accesso è stata ritenuta non chiaramente formulata e comunque non idonea a incidere sulla legittimità del provvedimento, potendo l'eventuale diniego essere autonomamente impugnato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato, anche in relazione alle ragioni del divieto e alla valutazione delle osservazioni procedimentali.
art. 10 l. 241/1990
Le osservazioni presentate dal destinatario sono state considerate dall'amministrazione, che ha tuttavia ritenuto di confermare il divieto.
art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La norma concorre a fondare l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del soggetto in materia di armi.
art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il divieto può essere adottato in funzione preventiva quando fatti concreti inducano a ritenere che il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi, senza necessità di un abuso già accertato o di una condanna definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La detenzione e il porto d'armi non costituiscono diritti assoluti; l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure preventive quando sussistano elementi concreti dai quali emerga che il soggetto non offra pieno affidamento di non abusare delle armi.
- Per disporre il divieto di detenzione di armi non è necessario che sia stato accertato un abuso nell'uso delle armi, né che sussista una condanna penale definitiva o uno specifico giudizio di pericolosità sociale; possono essere valorizzati anche fatti non penalmente rilevanti o non direttamente connessi all'uso delle armi.
- La valutazione prefettizia deve fondarsi su elementi seri, attuali, concreti e oggettivamente apprezzabili ed essere condotta secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza; il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prognostiche è limitato ai casi di palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o difetto di motivazione.
- La convivenza stabile con una persona già destinataria di un divieto di detenzione di armi può integrare, unitamente alle altre circostanze del caso, un elemento idoneo a fondare la prognosi di inaffidabilità, soprattutto quando il trasferimento delle armi presso il convivente rischi di eludere il precedente divieto.
- L'eventuale lesione del diritto di accesso agli atti deve essere fatta valere mediante l'impugnazione del diniego o del silenzio sull'accesso e non determina, di per sé, l'illegittimità del distinto provvedimento prefettizio quando non ne sia dimostrata l'incidenza sulla decisione.
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