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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15863 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accertato che la definizione agevolata della lite relativa agli avvisi di accertamento si estendeva anche alle tre cartelle esattoriali, poiché queste derivavano da iscrizioni a ruolo provvisorie riferite alle somme contenute negli stessi avvisi. Di conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha estinto il giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione transattiva della lite.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi a IRPEF, ILOR e contributi per il Servizio sanitario nazionale, riguardanti gli anni 1992 e 1993, nonché tre cartelle esattoriali emesse in conseguenza dell'iscrizione a ruolo provvisoria prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973. Dopo che la CTR di Bari aveva riformato la decisione di primo grado respingendo il ricorso, D.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nel corso del giudizio, il contribuente ha dichiarato di aver definito la lite fiscale relativa ai quattro avvisi ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    definizione della lite fiscale pendente

    La definizione agevolata della controversia fiscale ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio sugli avvisi di accertamento.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15

    iscrizioni a ruolo effettuate, in via provvisoria

    Le cartelle fondate su iscrizioni a ruolo provvisorie collegate agli avvisi di accertamento possono essere comprese nella definizione della lite quando derivano direttamente dalle pretese oggetto degli avvisi definiti.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in vista dell'udienza è stata utilizzata dal ricorrente per comunicare l'intervenuta definizione della lite e chiedere la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata riguarda gli atti impositivi da cui derivano cartelle emesse a titolo provvisorio, la definizione può estendersi anche alle cartelle, se il loro contenuto è direttamente e integralmente collegato alle pretese degli avvisi definiti.
  • La definizione della lite elimina l'interesse alla decisione sul merito e comporta normalmente la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
  • L'estensione della definizione alle cartelle non è automatica per qualsiasi cartella: occorre verificare il rapporto causale e oggettivo tra la cartella e l'atto impositivo oggetto di definizione.
  • In caso di definizione transattiva o agevolata della controversia, le spese processuali possono essere compensate, salvo diversa previsione normativa o specifica valutazione del giudice.

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