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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12112/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti pubblici)

La controversia

Il ricorrente aveva citato il Comune e l’azienda sanitaria locale davanti al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a un incidente verificatosi, in data non leggibile nel testo, verso le 23:30. Mentre percorreva in motocicletta una strada statale, un cane che proveniva da una radura avrebbe attraversato la carreggiata, costringendolo a frenare bruscamente e facendogli perdere il controllo del veicolo; il motociclista riportò gravi lesioni e rimase in coma per diversi giorni. Il Tribunale, con sentenza del 23 marzo 2011, rigettò la domanda, rilevando che non era stata provata la segnalazione della presenza di cani randagi ai servizi veterinari e che la domanda non era stata estesa alla società concessionaria della strada. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 27 ottobre 2017, rigettò l’impugnazione. In Cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda fondata sull’art. 2051 c.c. non fosse nuova in appello, perché i fatti erano già stati descritti nell’atto introduttivo; (2) violazione della legge regionale abruzzese n. 86 del 1999 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il dovere di prevenzione del randagismo non dipendesse da una segnalazione; (3) violazione degli artt. 97 e 107 c.p.c., sostenendo che la chiamata in causa della società concessionaria avesse comportato l’automatica estensione della domanda; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 75 disp. att. c.p.c., contestando la sproporzione delle spese e l’addebito delle spese del terzo chiamato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha trascritto né adeguatamente individuato l’atto di citazione, impedendo alla Corte di verificare se vi fossero stati allegati fatti sufficientemente precisi a fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c.; la Corte ha inoltre osservato che, per una strada statale non assimilabile a un’autostrada, non risultava configurabile un potere di custodia esteso a impedire l’attraversamento di animali. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse: la decisione d’appello si fondava anche sull’autonoma ragione che non era stata provata la natura randagia del cane, non specificamente censurata. Il terzo motivo è inammissibile perché non ha contrastato l’accertamento secondo cui l’attore aveva rinunciato a formulare la domanda nei confronti della società chiamata, come risultava dalle conclusioni rese in primo grado. Il quarto motivo è inammissibile: la contestazione della quantificazione delle spese era generica e quella relativa alle spese del terzo non indicava specifiche affermazioni giuridiche della sentenza in contrasto con le norme applicabili. La Corte ha confermato che le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico dell’attore soccombente anche se questi non abbia proposto domanda contro il terzo; nel caso concreto, peraltro, una domanda era stata proposta in appello e in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di ciascun controricorrente, liquidate in euro 5.800 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La configurabilità, dunque, in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.

    La responsabilità da custodia presuppone un effettivo potere di governo della cosa. La particolare configurazione delle autostrade può consentire di ravvisarlo rispetto all’ingresso di animali dalle aree circostanti, ma tale potere non è automaticamente configurabile per ogni sede viaria.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè, a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi sostenuta con il primo motivo, il ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere o, quantomeno individuare all’interno del fascicolo di legittimità, l’atto di citazione al fine di consentire alla Corte di valutare la concreta prospettazione di chiare “situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie prevista” dall’art. 2051 c.c..

    Chi deduce in cassazione che una domanda non fosse nuova in appello, perché basata su fatti già allegati nell’atto introduttivo, deve riprodurre o individuare specificamente l’atto nel fascicolo di legittimità, così da consentire il controllo sulla concreta prospettazione dei fatti.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., poichè la Corte territoriale ha adottato una doppia e autonoma motivazione.

    La censura è priva di interesse quando, anche se accolta, non può incidere sulla decisione perché resta ferma un’altra motivazione autonoma e sufficiente non impugnata.

  • art. 107 c.p.c.

    Tale argomentazione non è contrastata dal motivo che, pertanto, non è specifico.

    La doglianza relativa agli effetti della chiamata del terzo deve confrontarsi con la specifica ragione della decisione impugnata; nel caso esaminato la censura non ha contrastato l’accertamento che l’attore aveva rinunciato a formulare domanda contro il terzo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Opera nel caso di specie il principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o di ufficio sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente indipendentemente dalla circostanza che questi abbia formulato domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 24788 del 5 dicembre 2016).

    Le spese del terzo chiamato in causa possono essere poste a carico dell’attore soccombente anche quando l’attore non abbia proposto domanda nei confronti del terzo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di esito integralmente sfavorevole dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede un effettivo potere di governo della cosa; la sua sussistenza va valutata in relazione alle caratteristiche concrete della sede viaria e non può essere presunta per ogni strada. La possibilità di impedire l’ingresso di animali dalle aree circostanti, riconosciuta per le autostrade in ragione della loro delimitazione e destinazione, non si estende automaticamente alle altre strade.
  • Il ricorrente per cassazione che sostenga che una domanda proposta in appello non è nuova perché i fatti erano già stati allegati in primo grado deve trascrivere o individuare specificamente l’atto introduttivo, rendendone possibile l’esame nel giudizio di legittimità.
  • Quando la decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, la censura di una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse se resta non impugnata un’altra ragione autonoma e sufficiente a sostenere la decisione.
  • Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, su istanza di parte o d’ufficio, possono essere poste a carico dell’attore soccombente anche in assenza di una domanda diretta contro il terzo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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