Direttiva 2009/109
Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a ridurre gli oneri amministrativi per le società, semplificando gli adempimenti informativi e documentali nelle operazioni di fusione, scissione e fusione transfrontaliera. Introduce o amplia l’uso di pubblicazione e accesso ai documenti tramite siti web, consente esenzioni da talune relazioni e situazioni contabili in presenza del consenso unanime degli azionisti o di condizioni semplificate, e rafforza la possibilità per gli Stati membri di calibrare le garanzie a tutela di creditori e soci. Il recepimento deve avvenire entro il 30 giugno 2011.
Direttiva che riduce gli obblighi di relazione, pubblicazione e documentazione nelle fusioni e scissioni societarie, anche transfrontaliere, mediante modifiche alle direttive su capitale, fusioni, scissioni e fusioni transfrontaliere.
Ambito di applicazione
Si applica alle società di capitali rientranti nell’ambito delle direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, con particolare attenzione alle società per azioni e alle operazioni di fusione, scissione e fusione transfrontaliera. Incide sugli obblighi societari di pubblicazione, messa a disposizione dei documenti, relazioni degli amministratori e degli esperti, tutela dei creditori e, in alcuni casi, sulle procedure semplificate per fusioni/scissioni infragruppo o con partecipazione almeno pari al 90%. Sono previste specifiche regole per la Finlandia e facoltà per gli Stati membri di utilizzare siti web societari, altri siti designati o la piattaforma elettronica centrale per la pubblicazione. La direttiva vincola gli Stati membri al risultato e richiede recepimento entro il 30 giugno 2011.
Direttiva 2009/109/CE: semplificazione degli adempimenti nelle fusioni e scissioni societarie
La direttiva interviene sul diritto societario armonizzato dell’Unione per ridurre gli oneri amministrativi connessi a fusioni, scissioni e fusioni transfrontaliere. Il legislatore unionale muove dall’obiettivo politico di alleggerire gli obblighi di informazione e documentazione delle società, preservando al contempo le tutele essenziali per soci, creditori e altri interessati.
Obiettivi e ratio della riforma
La direttiva si inserisce nel programma europeo di riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 2012. Il considerando chiarisce che il settore del diritto societario è particolarmente gravato da obblighi informativi che, in parte, risultano superati o eccessivi; per questo vengono rivisti i meccanismi di pubblicità legale, le relazioni degli amministratori e degli esperti, nonché la documentazione da mettere a disposizione degli azionisti e dei creditori.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano principalmente:
- la direttiva 77/91/CEE, sul coordinamento delle garanzie relative alla costituzione e al mantenimento del capitale delle società per azioni;
- la direttiva 78/855/CEE, sulle fusioni delle società per azioni;
- la direttiva 82/891/CEE, sulle scissioni delle società per azioni;
- la direttiva 2005/56/CE, sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
L’ambito materiale è dunque quello delle operazioni straordinarie societarie e dei connessi obblighi di informazione, pubblicazione, messa a disposizione dei documenti e tutela dei creditori. Le nuove regole incidono in particolare sulle società per azioni e, nelle fusioni transfrontaliere, sulle società di capitali coinvolte nel progetto comune di fusione.
Pubblicazione online del progetto di fusione o scissione
Una delle innovazioni principali consiste nell’ammettere, per fusioni e scissioni, la pubblicazione del progetto sul sito web della società come alternativa alla pubblicazione tradizionale tramite registro.
Per le fusioni nazionali, l’articolo 6 della direttiva 78/855/CEE consente l’esenzione dalla pubblicazione ex direttiva 68/151/CEE se il progetto di fusione è pubblicato gratuitamente sul sito web della società per un periodo continuativo:
- che inizi non più tardi di un mese prima dell’assemblea generale chiamata a deliberare;
- che termini non prima della conclusione dell’assemblea.
La stessa logica vale per le scissioni, tramite le modifiche all’articolo 4 della direttiva 82/891/CEE, e per le fusioni transfrontaliere, tramite la direttiva 2005/56/CE.
Gli Stati membri possono:
- imporre l’uso della piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE;
- oppure designare un altro sito web per la pubblicazione.
In ogni caso, la pubblicazione non deve comportare costi specifici per le società. Gli Stati membri possono imporre solo requisiti proporzionati necessari a garantire sicurezza del sito e autenticità dei documenti, e possono disciplinare il mantenimento delle informazioni online dopo l’assemblea e le conseguenze di eventuali interruzioni tecniche.
Relazioni degli amministratori e delle direzioni
La direttiva conferma, ma razionalizza, l’obbligo degli organi amministrativi o di direzione di redigere una relazione scritta che illustri e giustifichi il progetto di fusione o scissione sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare attenzione al rapporto di cambio.
Per le fusioni, l’articolo 9 della direttiva 78/855/CEE richiede anche la segnalazione di eventuali difficoltà particolari di valutazione e l’informazione all’assemblea generale su modifiche rilevanti dell’attivo e passivo intervenute tra progetto e assemblea. Regola analoga è prevista per le scissioni dall’articolo 7 e dall’articolo 9 della direttiva 82/891/CEE.
Gli Stati membri possono tuttavia esentare dalla relazione e/o dall’informativa se tutti gli azionisti e i titolari di altri titoli con diritto di voto di ciascuna società interessata hanno espresso il proprio accordo.
Documentazione da mettere a disposizione degli azionisti
Per le fusioni e le scissioni, la direttiva aggiorna l’elenco dei documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti, includendo, se del caso, una situazione contabile riferita a una data non anteriore al primo giorno del terzo mese precedente il progetto, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso da oltre sei mesi.
La situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale ai sensi della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti secondo le regole applicabili. Inoltre, gli Stati membri possono eliminare l’obbligo se vi è accordo di tutti gli azionisti e dei titolari di altri titoli con diritto di voto.
Le copie dei documenti possono essere inviate per posta elettronica quando l’azionista ha acconsentito all’uso di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni.
Messa a disposizione nella sede legale e sostituzione con la pubblicazione online
La direttiva riduce anche l’obbligo di deposito fisico dei documenti presso la sede legale. Se, per un periodo continuativo di almeno un mese prima dell’assemblea e fino alla sua conclusione, i documenti sono pubblicati sul sito web della società, la società può essere esentata dalla messa a disposizione in sede.
L’esenzione è subordinata solo a requisiti necessari per garantire sicurezza del sito e autenticità dei documenti. Se il sito consente agli azionisti di scaricare e stampare i documenti per tutto il periodo rilevante, gli Stati membri non possono imporre l’ulteriore obbligo di trasmettere le copie; possono però prevedere la consultazione presso la sede legale.
Tutela dei creditori
La semplificazione non elimina la protezione dei creditori. Per le fusioni, l’articolo 13 della direttiva 78/855/CEE impone agli Stati membri di prevedere, almeno, il diritto dei creditori a ottenere garanzie adeguate quando:
- la situazione finanziaria delle società partecipanti lo renda necessario;
- i creditori non dispongano già di tali garanzie.
In ogni caso, i creditori devono poter adire l’autorità amministrativa o giudiziaria competente dimostrando in modo credibile che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha offerto garanzie adeguate.
Una disciplina sostanzialmente identica è introdotta per le scissioni all’articolo 12 della direttiva 82/891/CEE.
Fusioni e scissioni semplificate
La direttiva amplia le ipotesi di semplificazione procedurale.
Per le fusioni:
- nelle operazioni in cui la società incorporante detiene almeno il 90% dei diritti di voto della incorporata, gli Stati membri possono non applicare alcune regole sulle relazioni e sul voto assembleare;
- in ipotesi di controllo quasi totale, possono anche non imporre l’approvazione dell’assemblea generale della incorporante alle condizioni previste dagli articoli 27 e 28 della direttiva 78/855/CEE;
- in tali casi, il legislatore nazionale può coordinare le relazioni degli esperti o escluderle quando la tutela è già garantita da altre relazioni indipendenti.
Per le scissioni:
- l’articolo 22, paragrafo 5, consente di non imporre gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 e ad alcune lettere dell’articolo 9 quando le azioni delle nuove società sono attribuite agli azionisti della scissa in proporzione ai loro diritti nel capitale.
Fusioni transfrontaliere
Le modifiche alla direttiva 2005/56/CE rendono il regime delle fusioni transfrontaliere più vicino a quello delle fusioni interne. Il progetto comune di fusione transfrontaliera può essere pubblicato sul sito web della società per almeno un mese prima dell’assemblea e fino alla sua conclusione, senza costi specifici per il pubblico.
Gli Stati membri possono imporre l’uso della piattaforma elettronica centrale o di altri siti designati, ma sempre nel rispetto dei limiti di proporzionalità e senza costi specifici per le società. Se si usa un sito diverso dalla piattaforma centrale, va pubblicato in quest’ultima un riferimento accessibile gratuitamente che rinvii al sito della società.
Inoltre, quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione coinvolge una società che detiene almeno il 90% ma non la totalità dei diritti di voto nella società incorporata, le relazioni di esperti indipendenti e la documentazione di controllo sono richieste solo se ciò è previsto dalla legge nazionale applicabile alla società incorporante o incorporata, in coerenza con la disciplina sulle fusioni interne.
Riesame della Commissione
Cinque anni dopo la data rilevante indicata dall’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione deve riesaminare il funzionamento delle modifiche introdotte e i loro effetti sulla riduzione degli oneri amministrativi. All’esito, deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se necessario, da proposte di ulteriore modifica delle direttive coinvolte.
Recepimento ed entrata in vigore
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2011. Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Impatto operativo per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché:
- amplia l’uso di strumenti digitali per pubblicità e documentazione delle operazioni straordinarie;
- consente, in presenza di consenso unanime o di regole speciali, di eliminare o ridurre relazioni e situazioni contabili;
- impone comunque di verificare la tutela dei creditori e le condizioni di accesso alle esenzioni;
- richiede attenzione al coordinamento con il diritto interno di recepimento e con le norme sulla pubblicità legale, sui registri e sulla governance societaria.
Disposizioni principali
Obiettivo di semplificazione e riduzione degli oneri
La direttiva è adottata per ridurre gli oneri amministrativi delle società, in particolare gli obblighi di pubblicazione, relazione e documentazione nelle operazioni di fusione e scissione, mantenendo il livello di tutela degli interessi di soci, creditori, lavoratori e autorità pubbliche. Il legislatore unionale richiama l’obiettivo politico di riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 2012.
Modifiche alla direttiva 77/91/CEE
È aggiornato il riferimento alla società finlandese all’articolo 1, paragrafo 1. All’articolo 10 è inserita una facoltà per gli Stati membri di non applicare la norma sulle relazioni degli esperti nei casi di costituzione di nuova società tramite fusione o scissione, quando è già redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione/scissione; in tal caso le due relazioni possono anche essere redatte dallo stesso esperto. All’articolo 27 si consente di non applicare la disciplina sull’aumento di capitale in ipotesi di fusione, scissione o offerta pubblica di acquisto/scambio, con facoltà di coordinare le relazioni degli esperti.
Pubblicazione del progetto di fusione nelle fusioni nazionali
Nell’articolo 6 della direttiva 78/855/CEE si prevede l’esenzione dalla pubblicazione tradizionale se il progetto di fusione è pubblicato gratuitamente sul sito web della società per un periodo continuativo che inizi non più tardi di un mese prima dell’assemblea generale e termini non prima della sua conclusione. Gli Stati membri possono imporre l’uso della piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE o di un altro sito designato, ma senza costi specifici per le società. È consentito imporre requisiti solo nella misura necessaria a garantire sicurezza del sito e autenticità dei documenti, e possono essere previste regole sul mantenimento dei dati e sulle interruzioni tecniche.
Relazione degli amministratori e modifiche del patrimonio
L’articolo 9 della direttiva 78/855/CEE richiede una relazione scritta e dettagliata degli organi di amministrazione o direzione, con illustrazione e giustificazione giuridica ed economica del progetto di fusione, compreso il rapporto di cambio e le eventuali difficoltà di valutazione. Deve inoltre essere informata l’assemblea generale circa modifiche rilevanti dell’attivo e passivo intervenute tra progetto e assemblea. Gli Stati membri possono esentare da relazione e/o informativa se tutti gli azionisti e i portatori di altri titoli con diritto di voto sono d’accordo.
Documenti da mettere a disposizione e situazione contabile
All’articolo 11 della direttiva 78/855/CEE si aggiorna l’elenco dei documenti da rendere disponibili, includendo, se del caso, la situazione contabile e le relazioni degli organi amministrativi. La situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale ai sensi della direttiva 2004/109/CE e la rende disponibile agli azionisti; gli Stati membri possono inoltre dispensare dalla situazione contabile con consenso unanime dei titolari di titoli con diritto di voto. Se l’azionista ha acconsentito a mezzi elettronici, le copie possono essere inviate via e-mail. La messa a disposizione nella sede legale può essere sostituita dalla pubblicazione sul sito web per almeno un mese prima dell’assemblea, con possibilità per gli Stati membri di richiedere consultazione in sede se il sito consente download e stampa.
Tutela dei creditori nelle fusioni nazionali
L’articolo 13 della direttiva 78/855/CEE è riformulato per imporre agli Stati membri di prevedere, almeno, il diritto dei creditori a ottenere garanzie adeguate quando la situazione finanziaria delle società partecipanti lo renda necessario e tali garanzie non siano già disponibili. I creditori devono poter ricorrere all’autorità amministrativa o giudiziaria competente se dimostrano credibilmente che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito garanzie adeguate.
Fusioni semplificate e casi di controllo quasi totale
Sono semplificate le fusioni in cui una società detiene almeno il 90% dei diritti di voto nella società incorporata: l’articolo 27 della direttiva 78/855/CEE consente agli Stati membri di non richiedere l’approvazione dell’assemblea generale della incorporante alle condizioni previste. L’articolo 28 consente di non imporre obblighi di relazione e documentazione nelle fusioni intragruppo o in ipotesi analoghe, e introduce anche una facoltà di esenzione quando il diritto nazionale consente di imporre ai soci residui la vendita dei titoli a prezzo equo senza previa offerta pubblica di acquisto.
Modifiche alla direttiva 82/891/CEE sulle scissioni
Le regole sono rese analoghe a quelle sulle fusioni: esenzione dalla pubblicazione tradizionale se il progetto di scissione è pubblicato gratuitamente sul sito web per almeno un mese prima dell’assemblea; disciplina sui riferimenti in piattaforma centrale; relazione degli amministratori (articolo 9) con eventuale situazione contabile, dispensabile se esiste relazione finanziaria semestrale ai sensi della direttiva 2004/109/CE; possibilità di invio elettronico delle copie; esenzione dalla messa a disposizione in sede se i documenti sono pubblicati online; rafforzamento della tutela dei creditori con diritto a garanzie adeguate. Sono inoltre previste semplificazioni nelle scissioni con assegnazione proporzionale delle azioni delle nuove società agli azionisti della scissa.
Modifiche alla direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere
Per le fusioni transfrontaliere si introduce una disciplina di pubblicazione del progetto comune di fusione sul sito web della società, con possibile uso della piattaforma elettronica centrale o di altro sito designato, senza costi specifici per le società e con regole di sicurezza/autenticità analoghe a quelle previste per le fusioni interne. L’articolo 15, paragrafo 2, è sostituito per prevedere che, nelle fusioni mediante incorporazione con partecipazione pari o superiore al 90% ma non totalitaria, le relazioni di esperti indipendenti e i documenti di controllo sono richiesti solo se lo prevede la legge nazionale applicabile alla società incorporante o incorporata, in coerenza con la direttiva 78/855/CEE.
Riesame della Commissione
Cinque anni dopo la data di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione deve riesaminare il funzionamento delle modifiche introdotte e il loro effetto sulla riduzione degli oneri amministrativi, presentando una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di ulteriore modifica.
Recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/100
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/101
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/102
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/103
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/104
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/105
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →