Sentenza del 29/03/2017 n. 8058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'IVA 2004. La società aveva dichiarato di beneficiare della sospensione dei termini di versamento prevista per i contribuenti colpiti dal terremoto del Molise del 2002, pur indicando nella stessa dichiarazione una sede legale situata in un comune non compreso tra quelli agevolati. L'Agenzia ha sostenuto che tale incoerenza interna fosse rilevabile mediante controllo automatizzato o formale della dichiarazione, senza necessità di un previo avviso di accertamento; che la cartella fosse sufficientemente motivata mediante il richiamo all'omesso versamento dell'IVA dichiarata; e che non fosse necessario il contraddittorio preventivo, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il controllo automatizzato della dichiarazione, poiché l'Amministrazione si era limitata a rilevare un'incoerenza immediatamente desumibile dai dati dichiarati dalla stessa società, senza dover interpretare norme o risolvere questioni complesse sull'applicazione dell'agevolazione. Ha inoltre affermato che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione, quando il contribuente sia già in grado di comprendere i presupposti della pretesa. Infine, ha escluso l'obbligo di inviare preventivamente l'invito al contraddittorio previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché non vi erano incertezze rilevanti, ma soltanto un'incongruenza tra dati dichiarati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La procedura di controllo consente l'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento quando la maggiore imposta risulta immediatamente dalla dichiarazione.
Il controllo automatizzato è legittimo per errori materiali, di calcolo o incoerenze intrinseche e immediatamente rilevabili nella dichiarazione; non può invece essere utilizzato per risolvere questioni interpretative, qualificare fatti o decidere sull'applicabilità di esenzioni o agevolazioni mediante attività istruttoria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
L'Amministrazione può correggere, sulla base dei dati dichiarati, omissioni o incoerenze rilevabili direttamente dalla dichiarazione e procedere alla riscossione dell'IVA risultante come dovuta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disposizione riguarda la formazione e la notifica della cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
L'invito a fornire chiarimenti è necessario quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in presenza di una semplice incongruenza oggettiva tra dati contenuti nella dichiarazione, tale da consentire una correzione automatica senza valutazioni interpretative.
D.M. 15 novembre 2002
Prevedeva la sospensione dei termini di versamento dei tributi per i contribuenti residenti nei comuni individuati come colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002. Il beneficio non spettava ai contribuenti con sede in comuni non inclusi nell'elenco.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2
L'indicazione della residenza, della sede o del domicilio effettuata nel giudizio tributario conserva efficacia, secondo il principio di ultrattività, anche ai fini della notificazione del ricorso per cassazione quando non siano state fornite diverse indicazioni.
Art. 330 c.p.c.
Disciplina il luogo di notificazione dell'impugnazione. La notifica effettuata presso un luogo collegato al destinatario, anche se viziata, è nulla e non inesistente e può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte destinataria.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato o formale della dichiarazione è legittimo quando l'errore o l'incoerenza emerge direttamente dai dati inseriti dal contribuente e non richiede attività istruttoria o interpretazione complessa della normativa.
- Se il contribuente invoca un'agevolazione ma, nella stessa dichiarazione, indica dati oggettivi incompatibili con il beneficio, l'Amministrazione può disconoscerla mediante controllo automatizzato, senza dover emettere previamente un avviso di accertamento.
- La cartella derivante da controllo automatizzato può essere motivata anche con il semplice richiamo alla dichiarazione, purché il contribuente possa comprendere l'origine e il fondamento della richiesta.
- Il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio: per i controlli automatizzati è richiesto solo quando emergano effettive incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione, non per mere incongruenze oggettive.
- Quando l'applicazione o la negazione dell'agevolazione richiede invece interpretazione normativa, qualificazione dei fatti o ulteriori verifiche non ricavabili dalla dichiarazione, l'Amministrazione non può procedere mediante il solo controllo automatizzato e deve utilizzare un procedimento accertativo adeguato.
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