Cassazione Penale, Sentenza n. 12534/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento della pena per motivi di salute. Il ricorrente lamentava patologie cardiache e un grave disturbo dello spettro depressivo, sostenendo in particolare il rischio suicidiario (citando statistiche che attribuivano ai disturbi dell'umore una percentuale elevata di suicidi in carcere) e proponendo la detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella in provincia di Milano per escludere interferenze con il gruppo criminale di origine.
La decisione
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza rilevando che le patologie cardiovascolari e depressive sono puntualmente monitorate e trattate in carcere (controllo pressione arteriosa, visite specialistiche periodiche) e che eventuali acuzie possono essere identificate e curate nell'istituto; la relazione difensiva forniva dati generici sul rischio di vita senza dimostrare una concreta incompatibilita' delle condizioni di salute con il regime carcerario. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la pericolosita' sociale del detenuto, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. con fine pena al 18 maggio 2032. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i dati statistici sul rischio suicidiario sono generici e non superano la valutazione concreta del Tribunale, e ha aggiunto che i disturbi dell'umore legati all'adattamento carcerario non giustificano di per se' il differimento della pena (possono avere anche finalita' manipolative). Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e l'ordinanza richiama l'obbligo di omissione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Utilizzato per valutare la pericolosita' sociale del detenuto: la condanna per associazione mafiosa e il ruolo di rilievo aggravano il bilanciamento sfavorevole alla concessione di misure alternative
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i termini e il contenuto del motivo di ricorso enunciato dal difensore; indica la forma in cui e' stato proposto il motivo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La concessione della detenzione domiciliare o del differimento della pena per motivi di salute richiede una patologia, fisica o psichica, grave e tale da rendere incompatibile la prosecuzione della detenzione con la dignita' umana; occorre valutare se il trattamento sanitario necessario non puo' essere assicurato in carcere
- Valutazioni statistiche o generiche sul rischio suicidiario (percentuali, dati epidemiologici) non sono sufficienti: serve una relazione clinica specifica e circostanziata che dimostri il nesso tra la situazione individuale e l'impossibilita' di ricevere adeguata cura in istituto
- La disponibilita' di adeguata assistenza sanitaria in carcere (monitoraggio, visite specialistiche, capacita' di trattare acuzie) pesa in senso contrario alla concessione delle misure alternative
- I disturbi dell'umore legati all'adattamento alla detenzione non giustificano automaticamente il differimento della pena e possono essere scrutinati anche per motivazioni manipolatorie
- La pericolosita' sociale del detenuto (es. condanna per 416-bis) e la durata residua della pena influenzano negativamente il bilanciamento tra esigenze di salute e esigenze di sicurezza
- Per aumentare le probabilita' di successo in casi analoghi e' necessario produrre documentazione medica aggiornata, circostanziata e comparativa che dimostri l'inefficacia o l'inadeguatezza delle cure in carcere, nonche' piani concreti di assistenza domiciliare alternativi
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