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Sentenza

Sentenza n. 1259/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Salerno – Ufficio territoriale del governo ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di armi per difesa personale; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento del decreto della Prefettura di Salerno dell’11 luglio 2025, adottato in sede di riesame.

Giustizia amministrativa202500814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale e successivo decreto prefettizio di conferma adottato in sede di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia volontaria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, deducendo che l'attività di vigilanza zoofila e venatoria svolta per l'Ente nazionale protezione animali comportasse un rischio intrinseco e giustificasse il dimostrato bisogno richiesto dall'art. 42 T.U.L.P.S.; che le funzioni esercitate, comprese quelle connesse all'arresto facoltativo in flagranza per determinati reati contro gli animali, non fossero concretamente espletabili senza arma; che l'amministrazione avesse svolto un'istruttoria carente, limitandosi a rilevare l'assenza di aggressioni, minacce o intimidazioni documentate; e che fosse stata ignorata la condotta irreprensibile dell'interessato e il precedente protratto rilascio della licenza. Dopo l'ordinanza cautelare, la Prefettura ha adottato un nuovo decreto di rigetto, impugnato con motivi aggiunti per elusione dell'ordinanza cautelare, violazione del preavviso di rigetto, violazione della legge n. 157 del 1992, della legge n. 189 del 2004 e del d.P.R. 31 marzo 1979, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha contestato in particolare la ricostruzione prefettizia secondo cui le guardie zoofile sarebbero abilitate esclusivamente alla tutela degli animali da affezione e non alla vigilanza venatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, annullando entrambi i provvedimenti prefettizi. Quanto al diniego originario, il Collegio ha affermato che l'art. 42 T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto un'ampia discrezionalità nella valutazione del dimostrato bisogno, ma che tale discrezionalità deve essere esercitata mediante un'istruttoria concreta e una motivazione adeguata, non stereotipata o generica. Nel caso esaminato, la Prefettura non aveva adeguatamente considerato il rischio implicito nell'attività di guardia volontaria zoofila, la condotta irreprensibile del ricorrente, il lungo periodo di precedente titolarità della licenza e il fatto che si trattasse di un rinnovo; non aveva inoltre spiegato le ragioni del mutamento di orientamento. Il successivo provvedimento di riesame è stato annullato perché fondato sull'erronea ricostruzione secondo cui le guardie zoofile non avrebbero funzioni di vigilanza venatoria. Il TAR ha ritenuto che gli artt. 27 e 37, comma 3, della legge n. 157 del 1992 riconoscano tali funzioni alle guardie volontarie zoofile dell'Ente nazionale protezione animali, purché munite della qualifica di guardia giurata, e che tali disposizioni siano compatibili con la legge n. 189 del 2004. L'amministrazione aveva inoltre ignorato il decreto regionale che aveva espressamente riconosciuto al ricorrente la nomina a guardia giurata volontaria venatoria. Ne sono derivati travisamento di fatto ed errore di diritto. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 42 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    facoltà del Prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, la licenza annuale di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura

    La valutazione del dimostrato bisogno è ampiamente discrezionale, ma il diniego, soprattutto in sede di rinnovo, deve fondarsi su un'istruttoria concreta e su una motivazione adeguata, non stereotipata, che consideri tutte le circostanze del caso.

  • art. 138 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disciplina delle guardie giurate non determina alcun automatismo nel rilascio della licenza di porto di pistola.

  • art. 27 legge 157/1992

    La disposizione affida la vigilanza venatoria anche alle guardie volontarie delle associazioni riconosciute, munite della qualifica di guardia giurata.

  • art. 37, comma 3, legge 157/1992

    Le guardie zoofile volontarie dell'Ente nazionale protezione animali esercitano anche la vigilanza sull'applicazione della normativa statale e regionale in materia di caccia, secondo l'art. 27, comma 1, lettera b), della medesima legge.

  • legge 189/2004

    La legge, pur disciplinando la tutela degli animali da affezione e riconoscendo specifiche qualifiche alle guardie zoofile, non ha abrogato né reso incompatibili le funzioni di vigilanza venatoria previste dalla legge n. 157 del 1992.

  • art. 544-quinquies, comma 2, c.p.

    La previsione dell'arresto facoltativo in flagranza per determinati combattimenti tra animali è stata richiamata dal ricorrente a sostegno della pericolosità delle funzioni svolte, ma la decisione è stata fondata principalmente sull'erronea esclusione delle funzioni di vigilanza venatoria e sul difetto di adeguata valutazione del bisogno.

  • d.P.R. 31 marzo 1979

    Richiamato tra le norme dedotte con i motivi aggiunti; il testo non esplicita una distinta interpretazione decisiva.

  • legge regionale Campania 26/2012

    Richiamata nel decreto regionale di riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria venatoria; il testo non esplicita una distinta interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 42 T.U.L.P.S., il Prefetto deve valutare in modo concreto e complessivo il dimostrato bisogno di portare un'arma; il diniego non può basarsi su formule generiche o sulla sola assenza di episodi documentati di aggressione, minaccia o intimidazione.
  • Nel diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi già rilasciata per un lungo periodo senza rilievi, l'amministrazione deve considerare specificamente la condotta pregressa dell'interessato, la natura delle funzioni svolte e le ragioni del mutamento di orientamento rispetto al precedente rilascio, fornendo una motivazione rafforzata.
  • L'attività di guardia volontaria zoofila presso l'Ente nazionale protezione animali può comprendere, ai sensi degli artt. 27 e 37, comma 3, della legge n. 157 del 1992, anche la vigilanza venatoria, ove sussistano la qualifica di guardia giurata e gli ulteriori requisiti previsti dalla legge; tale disciplina non è stata abrogata dalla legge n. 189 del 2004.
  • È viziato per travisamento di fatto ed errore di diritto il provvedimento che neghi il rinnovo del porto d'armi assumendo che l'interessato non svolga funzioni di vigilanza venatoria, quando tali funzioni risultino attribuitegli da una normativa vigente e da uno specifico provvedimento amministrativo efficace e non impugnato.
  • Il riconoscimento delle funzioni di guardia giurata o di agente di polizia giudiziaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio o al rinnovo del porto d'armi, ma costituisce una circostanza qualificata che l'amministrazione deve esaminare nella concreta valutazione del dimostrato bisogno.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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