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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51406/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Aiello ha impugnato il diniego, contenuto nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania, della sua richiesta di ammissione a misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale) e, in subordine, di espiare la pena residua in detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010. Il ricorso alla Corte di cassazione si fonda su due motivi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per aver assunto errata indicazione della pena residua, aver valorizzato in modo eccessivo pregresse pendenze giudiziarie e informazioni di polizia (tra cui un collegamento a clan mafioso) senza bilanciarle con la condotta carceraria positiva e l'esiguità della pena residua; (2) violazione di legge per omessa motivazione e mancata espressa pronuncia sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare ex legge n. 199/2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale circa l'inadeguatezza dell'affidamento in prova, fondata su elementi concreti relativi a pregresse e più recenti iscrizioni a procedimenti per fatti di allarme sociale e su informazioni di polizia sul collegamento con il clan "Santapaola Ercolano". Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: l'ordinanza impugnata non ha esaminato né motivato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010. Per tale omissione la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto relativo alla esecuzione domiciliare della pena e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania; quanto al resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1)

    art. 1, comma 3 lett. d) — la detenzione domiciliare può essere negata "quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato"

    La Corte ritiene che la norma sia applicabile anche in deroga alle regole generali per la detenzione domiciliare (art. 47-ter legge n. 354/1975) e che l'autonomia della disciplina impone al giudice di pronunciarsi espressamente sul relativo petitum, valutando i specifici motivi che giustificano eventuale diniego (fuga, rischio di commissione di altri reati, inidoneità del domicilio, tutela delle vittime).

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47-ter)

    Richiamata come regola generale per la detenzione domiciliare; la Corte sottolinea che la legge n. 199/2010 può operare in deroga alle disposizioni generali dell'art. 47-ter, per cui il Tribunale deve valutare separatamente la richiesta fondata sulla legge n. 199/2010.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 80)

    I procedimenti a carico del ricorrente per reati rilevanti in materia di stupefacenti (artt. 73 e 80) sono stati considerati dal Tribunale come elementi fattuali idonei a dimostrare elevata pericolosità sociale e, quindi, a fondare il diniego dell'affidamento in prova.

Massime di principio

  • Se il giudice omette di pronunciarsi su una parte rilevante del petitum (es. richiesta subordinata di detenzione domiciliare ex legge n. 199/2010), la decisione è viziata per omessa pronuncia e la Corte di cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale punto disponendo il rinvio per nuovo esame.
  • La legge n. 199/2010 disciplina una forma di esecuzione domiciliare che può applicarsi anche in deroga alle regole generali (art. 47-ter l. n. 354/1975); il giudice deve valutare e motivare esplicitamente i presupposti e i motivi eventuali di diniego previsti dalla norma (rischio di fuga, rischio di commissione di altri reati, inidoneità del domicilio, esigenze di tutela delle vittime).
  • Le valutazioni sulla pericolosità sociale e sull'adeguatezza delle misure alternative sono affidate alla discrezionalità del giudice ma devono essere fondate su elementi concreti e motivati: informazioni di polizia e iscrizioni a procedimenti per reati gravi (anche se posteriori ai fatti per cui si esegue la pena) possono giustificare il diniego dell'affidamento in prova.
  • Argomentazioni difensive che adducono condotta carceraria positiva o esiguità della pena residua devono essere valutate nel bilanciamento complessivo; il giudice può ritenere tali elementi recessivi se emergono fatti ostativi di maggiore rilevanza dimostrativa.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la mancata specificazione e motivazione rispetto a richieste alternative o subordinate è un profilo di vizio procedurale che frequentemente porta all'annullamento e al rinvio, indipendentemente dalla valutazione di merito già compiuta sul punto principale.

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