Sentenza n. 1863/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento all’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto gli indennizzi previsti dalla l. 210/1992 e le relative somme accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria di indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 01/2026 della Corte d’Appello di Venezia, Sezione lavoro, chiedendo la liquidazione e il pagamento degli indennizzi mensili previsti dalla l. 210/1992, comprensivi dell’indennità integrativa speciale e nella misura corrispondente alla sesta categoria della tabella A del d.P.R. 834/1981, con decorrenza dal 1° giugno 2018 e rivalutazione annuale, oltre interessi legali fino al saldo; ha chiesto inoltre l’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 2, l. 210/1992 per il periodo da agosto 2017 al 1° giugno 2018, nonché le spese liquidate nel giudizio presupposto. Ha domandato che fossero prescritte le modalità di esecuzione e, se necessario, nominato un commissario ad acta. Dopo la notificazione del ricorso, l’Amministrazione ha pagato quanto dovuto in forza del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha ottemperato alla sentenza dopo la notificazione del ricorso. Ai fini della soccombenza virtuale, ha rilevato la fondatezza della domanda, confermata dalla spettanza pacifica delle somme e dalla loro erogazione, seppure tardiva. Ha tuttavia considerato l’adempimento spontaneo, benché tardivo, un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese. Le spese, liquidate in complessivi 2.200 euro, sono state compensate per metà; il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente 1.100 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
Il giudice può compensare in tutto o in parte le spese quando ravvisi ragioni giustificative, anche se la soccombenza virtuale è valutabile in favore del ricorrente.
art. 92 c.p.c.
Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
La compensazione delle spese può essere disposta per ragioni individuate dal giudice, qui ravvisate nell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Nel regolare le spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e, al contempo, compensare in parte le spese se l’adempimento spontaneo, benché tardivo, costituisce un comportamento conciliativo.
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