Cassazione Penale, Sentenza n. 34006/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal GIP del Tribunale di Novara, con rito abbreviato, per la detenzione illegale, accertata a Novara il 9 ottobre 2024, di una pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 6,35 e di otto cartucce calibro 6,36, occultate nell’area verde antistante la sua abitazione. Il primo giudice aveva applicato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, escludendo la recidiva per la detenzione delle munizioni, e lo aveva condannato a sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. In appello l’imputato aveva chiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 5 della legge n. 895/1967 e la pena minima. La Corte d’appello di Torino, il 25 febbraio 2026, aveva riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità, valorizzando il calibro ridotto dell’arma e la sua non irreversibile inidoneità all’uso, e ridotto la pena a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.400 euro di multa. Non aveva applicato un aumento per la detenzione delle munizioni, poiché il primo giudice non lo aveva indicato nel dispositivo e, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, un aumento avrebbe comportato reformatio in peius. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 133 c.p. e carenza di motivazione: la pena base sarebbe stata fissata sopra il minimo senza adeguata giustificazione e senza considerare che era stato lui stesso a consegnare la pistola agli operanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può motivare anche sinteticamente richiamando uno o più criteri dell’art. 133 c.p.; la valutazione è sindacabile in legittimità solo se arbitraria o illogica. Quando la pena base è fissata di poco sopra il minimo edittale, non occorre una motivazione specifica e dettagliata: la giustificazione può ricavarsi dalla motivazione complessiva della sentenza. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva fatto proprie le ragioni del primo giudice, che aveva richiamato i criteri dell’art. 133 c.p., adempiendo così l’obbligo motivazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; resta ferma la condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.400 euro di multa.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
La pena può essere determinata sulla base di una valutazione anche sintetica di uno o più criteri indicati dall’art. 133 c.p.; il relativo apprezzamento del giudice di merito è sindacabile in cassazione se arbitrario o illogico.
art. 5 legge n. 895/1967
Nella ipotesi in cui venga fissata, come nella specie, una pena base di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 5 I. n. 895/1967, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice ed il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa.
Per una pena base di poco superiore al minimo edittale previsto dalla disposizione, non è richiesta una motivazione analitica sulla quantificazione: è sufficiente che il criterio valutativo emerga dalla motivazione complessiva della decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione carente per la mancata fissazione della pena base nel minimo edittale.
La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione della pena; la Corte lo ha respinto perché la motivazione di merito era adeguata.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può assolvere l’obbligo motivazionale anche mediante l’enunciazione sintetica della valutazione di uno o più criteri previsti dall’art. 133 c.p.; in sede di legittimità tale valutazione è censurabile se arbitraria o illogica.
- Quando la pena base è fissata di poco sopra il minimo edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione: il criterio adottato può risultare dalla motivazione della sentenza considerata nel suo complesso, anche se non è esposto soltanto nella parte dedicata alla pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33987/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33989/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33991/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33992/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33993/2026 del 22/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →