Cassazione Penale, Sentenza n. 9485/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Padova che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio adottato dal PM. Il Procuratore denunciava: (i) carenza o apparenza della motivazione perché il Tribunale avrebbe escluso il fumus commissi delicti aderendo apoditticamente alle dichiarazioni dei tecnici del Comune e della Provincia senza spiegare il valore degli accertamenti ARPAV e del consulente del PM; (ii) omissione di valutazione dello sdoppiamento della pratica amministrativa (due relazioni tecniche con contenuti diversi inviate a Comune e Provincia) e della possibile condotta fraudolenta; (iii) mancata considerazione delle concrete esigenze probatorie indicate nel decreto di sequestro (necessità di ulteriori analisi e accertamenti in sito dopo la violazione dei sigilli e la movimentazione dei cumuli).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto la censura relativa alla presunta totale carenza di motivazione sull'esclusione del fumus (ritenendo legittimo che il Tribunale abbia valorizzato le dichiarazioni tecniche sulla conformita' della SCIA presentata ai sensi dell'art.23 DPR 380/2001). Tuttavia, ha accolto le censure con riguardo a: (a) l'art.256 D.lgs. 152/2006: il Tribunale non ha verificato adeguatamente la contestata presentazione di due relazioni tecniche con contenuto difforme, utile ai fini del fumus; (b) l'art.349 cod. pen.: pur avendo riconosciuto il fumus, il Tribunale ha erroneamente negato le esigenze probatorie, non valutando le specifiche finalita' probatorie indicate dal decreto (violazione dei sigilli e necessita' di ulteriori analisi). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla eventuale partecipazione o concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la posizione degli indagati ma senza sviluppi decisivi nella motivazione qui esaminata.
art. 256, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norma relativa agli illeciti nella gestione dei rifiuti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il fatto che siano state presentate due relazioni tecniche differenti (Comune vs Provincia) sullo stesso intervento, circostanza suscettibile di fondare il fumus commissi delicti.
art. 349, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla violazione dei sigilli/movimentazione del sito; la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro contenesse specifiche esigenze probatorie (ulteriori analisi in sito dopo la violazione dei sigilli) che il Tribunale non ha valutato, rendendo quindi necessario il riesame.
art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato per distinguere la corretta fattispecie amministrativa (presentazione della SCIA ai sensi dell'art.23 quale alternativa al permesso di costruire). La Corte ha ritenuto rilevante la differenza tra l'ipotesi considerata dal consulente del PM (art.22) e quella effettivamente riferita dai tecnici locali (art.23).
art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Citato per evidenziare che il consulente del PM aveva preso in considerazione una diversa fattispecie amministrativa (art.22) rispetto a quella effettivamente richiamata dagli enti; la distinzione incide sulla valutazione della correttezza dell'iter amministrativo.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro di legittimita' della motivazione: la Corte ha valutato se fosse ravvisabile una palese violazione di legge o una radicale carenza di motivazione che giustificasse annullamento immediato; tale vizio non e' stato riconosciuto per la prima censura.
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame deve motivare specificamente sia sull'esistenza del fumus commissi delicti sia sulle esigenze probatorie che giustificano un sequestro probatorio; la mera adesione alle dichiarazioni di tecnici locali non esenta dal fornire ragioni quando sussistono elementi contrari (per es. accertamenti ARPAV o consulenze del PM).
- La distinzione tra diverse fattispecie amministrative (es. SCIA ai sensi dell'art.23 DPR 380/2001 vs segnalazione ex art.22) puo' essere decisiva: la qualificazione dell'atto amministrativo incide sulla valutazione della liceita' dell'intervento e quindi sul fumus.
- La presentazione di documentazione amministrativa 'sdoppiata' o di relazioni tecniche con contenuti difformi indirizzate a enti diversi costituisce un elemento che va concretamente verificato dal giudice ai fini del fumus di reati ambientali o amministrativi.
- Quando il decreto di sequestro indica esigenze probatorie specifiche (p.es. necessità di analisi in sito dopo violazione di sigilli o movimentazione di materiali), il giudice di merito deve valutare tali esigenze e motivare il diniego del sequestro se ritiene che non sussistano; omissioni su questo punto possono determinare annullamento e rinvio in Cassazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione la verifica e' incentrata sulla legittimita' e adeguatezza della motivazione (art.325 c.p.p.); non e' possibile un nuovo apprezzamento libero delle prove, ma omissioni o valutazioni incongrue possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame.
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