Cassazione Penale, Sentenza n. 22028/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il diniego di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva che, essendo ristretto ininterrottamente dal 1/12/2018 per reati aggravati dall'art. 416-bis (pena edittale superiore a 20 anni), si sarebbe ormai esaurito il termine massimo di fase previsto dall'art. 303, comma 4, lett. c) (anni 6). Il ricorso invocava inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 299/2005 per il computo dei periodi di custodia sofferti in fasi o gradi diversi e citava precedenti di merito (procedimento Pipitone) a sostegno della tesi di decorrenza del termine.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di 'doppia sentenza conforme' sulla responsabilità non annullata sul punto, trovino applicazione i limiti previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen.; pertanto il termine di fase è quello massimo di anni 6 (lett. c) in ragione della pena per l'art. 416-bis) e, per effetto della regressione del procedimento, opera l'aumento previsto dal comma 6 dell'art. 304 (mezzo del termine di fase, ossia ulteriori 3 anni), con il risultato che il termine non era ancora scaduto anche considerando le sospensioni. Il Tribunale ha altresì motivato perché i provvedimenti citati dal ricorrente (Pipitone, Capizzi) non erano assimilabili. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, con ordine alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
Serve a determinare il termine di fase della custodia cautelare; il comma 4 fissa il termine massimo in relazione alla sanzione edittale (lett. c) anni 6 per reati con pena massima oltre 20 anni). Il comma 2 disciplina la nuova decorrenza in caso di regressione del procedimento.
art. 304 cod. proc. pen.
Il comma 6 stabilisce il c.d. 'termine massimo dei massimi' applicabile in caso di regressione: il termine di fase può essere aumentato fino alla misura prevista da quel comma (nella fattispecie la metà del termine di fase è stata considerata come limite aggiuntivo).
sentenza Corte costituzionale n. 299 del 22/7/2005
Ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 303 comma 2 e ha affermato che, in caso di regressione dopo annullamento con rinvio, è possibile tenere conto dei periodi di custodia sofferti durante la pendenza del procedimento in Cassazione, salvo i limiti del termine massimo complessivo.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevante per la determinazione del termine di fase ex art. 303 comma 4 per la gravità edittale del reato contestato (pena superiore a 20 anni), che ha portato al termine di fase di anni 6.
art. 81 cpv. cod. pen.
Richiamato nella motivazione quale motivo dell'annullamento operato in sede di legittimità (modalità di calcolo dell'aumento), e quindi causa della regressione del procedimento che comporta la nuova decorrenza del termine di fase nei limiti del termine massimo dei massimi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata sulla esenzione)
Richiamata per escludere l'esistenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce compiti alla cancelleria per gli adempimenti successivi; la sentenza dispone l'inoltro agli uffici competenti.
Massime di principio
- Quando esistono 'doppie sentenze conformi' sulla responsabilità non annullate sul punto, per il computo complessivo della custodia cautelare si applicano i limiti tassativi degli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6: non è possibile aggirare tali tetti con un computo aggregato oltre quanto previsto dalla legge.
- Il termine di fase va determinato in base alla pena prevista per il reato più grave; per reati con pena massima oltre 20 anni il termine di fase previsto dalla lett. c) dell'art. 303 è di 6 anni.
- In caso di regressione del procedimento (annullamento con rinvio), la decorrenza del termine di fase può ricominciare ai sensi dell'art. 303 comma 2, ma il periodo complessivo di custodia non può superare il 'termine massimo dei massimi' previsto dall'art. 304 comma 6.
- Le sospensioni e le ordinanze di sospensione possono essere cumulate e incidere sul computo della durata della custodia fino ai limiti consentiti dalla normativa (fino alla concorrenza del limite aggiuntivo previsto dal comma 6).
- Decisioni di merito odordini provvisori in casi diversi (es. ordine di scarcerazione emesso dal Presidente del collegio) non sono automaticamente vincolanti per altri procedimenti: va verificata la corrispondenza delle fattispecie e la portata giuridica del provvedimento richiamato.
- Un ricorso per cassazione fondato sulla sola prospettazione del superamento dei termini di custodia è soggetto a controllo rigoroso: la Corte di legittimità può dichiararlo inammissibile se ritiene applicati correttamente i limiti di legge e la giurisprudenza costituzionale.
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