Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22041/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, con riferimento agli artt. 449 comma 6 e 452 comma 1 c.p.p.: si deduce che il giudizio direttissimo si sarebbe celebrato anche con riguardo al reato di lesioni senza che l'imputato e il suo difensore ne fossero a conoscenza, come già contestato nell'atto di appello. In sostanza si contesta la legittimità del rito direttissimo rispetto a quel capo di imputazione e la mancata conoscenza da parte del ricorrente della celebrazione del giudizio per le lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo il motivo meramente reiterativo e già disatteso dalla Corte di appello con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici. Il Collegio ha ritenuto che l'arresto del ricorrente (6/7/2023) sia stato regolarmente convalidato e che il direttissimo sia stato legittimamente svolto in relazione a entrambi i reati ascritti e contestati sin da allora; inoltre il ricorrente, richiedendo il rito abbreviato, aveva mostrato piena consapevolezza del capo di imputazione. La Corte ha richiamato l'effetto sanante dell'art. 183 c.p.p. sulle eventuali nullità (giurisprudenza citata). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa a Roma il 5 marzo 2025.

Norme richiamate

  • art. 449 c.p.p.

    Il giudice ha ritenuto che, avendo il ricorrente subito la convalida dell'arresto e essendo stato presentato per il direttissimo sulle stesse imputazioni, il rito direttissimo era legittimo; il comma 3 è stato invocato per la possibilità di procedere con direttissimo una volta convalidato l'arresto.

  • art. 452 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto la deduzione infondata in quanto il vizio prospettato era già stato correttamente esaminato e respinto dai giudici di merito.

  • art. 183 c.p.p.

    La Corte ha richiamato il principio per cui la scelta del rito (es. abbreviato) può avere effetto sanante sulle eventuali nullità procedurali, contribuendo a escludere un vizio d'impugnazione nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato; citata tra i reati ascritti nell'originario giudizio di merito.

  • art. 56 c.p.

    Riguarda l'elemento psicologico o l'eventuale concorso di reati; citata tra le norme penali applicate nel capo di imputazione.

  • art. 628 comma 2 c.p.

    Previsione di reato (rapina aggravata o similare a seconda del testo) richiamata nell'imputazione di primo grado.

  • art. 61 n. 2 c.p., art. 582 c.p., art. 585 co. 1 c.p. e art. 576 co. 1 n. 5-bis c.p.

    Norme penali e circostanze aggravanti richiamate nell'originario capo di imputazione per i reati di lesioni e connessi; indicate per descrivere il quadro contestuale delle imputazioni confermate in sede di merito.

Massime di principio

  • Se l'arresto è stato convalidato e l'imputato è stato presentato al giudice per il direttissimo con le stesse imputazioni, è difficile ottenere l'annullamento del procedimento per mancata conoscenza di un capo se non si dimostra che quel capo non era stato formalmente contestato al momento della convalida.
  • La scelta del rito (es. richiesta del giudizio abbreviato) può comportare effetti sananti rispetto ad alcune nullità procedurali (art. 183 c.p.p.): chi opta per un rito sommario o speciale deve considerare che ciò può indebolire censure successive fondate su vizi procedurali non essenziali.
  • I motivi di cassazione che reiterano argomentazioni già discusse e respinte dai giudici di merito, senza mostrare un vizio di diritto o un contrasto giurisprudenziale rilevante, sono spesso dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
  • Chi propone ricorso per cassazione rischia la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è giudicato manifestamente infondato; valutare attentamente le prospettive di successo prima di impugnare.
  • Per contestare la legittimità di un direttissimo rispetto a un capo di imputazione è necessario provare l'assenza di formale contestazione al momento della convalida o la violazione di specifiche garanzie procedurali, non semplicemente dedurre una mancata conoscenza soggettiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.