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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 986/2023, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 986/2023, recante condanna al rilascio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 986/2023, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, ha documentato il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione al Ministero. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza svolgere specifiche difese né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del procuratore antistatario, non erano oggetto dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il giudicato e la sua notificazione e ha verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’inottemperanza del Ministero era stata dedotta dalla ricorrente e non era stata contestata né smentita dall’Amministrazione, e poiché risultavano incontestati l’an e il quantum del credito, il giudice ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 2.500,00 entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente e oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione all’amministrazione consente di verificare i presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inottemperanza dedotta dal ricorrente e non fornisce alcuna indicazione sull’avvenuta esecuzione, il giudice può ritenere comprovata l’inerzia amministrativa, soprattutto se l’an e il quantum dell’obbligazione risultano incontestati.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente il comando contenuto nel giudicato, fissando un termine per il rilascio della prestazione dovuta e per l’accredito dell’importo riconosciuto.
  • In caso di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega interna, stabilendo modalità e termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’attività del commissario ad acta non dà luogo a compenso quando costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio cui appartiene il commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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