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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05761/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione nel suo complesso, ritenendo inammissibili tutti i motivi proposti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

In una controversia tra comproprietari di una piccola palazzina, alcuni condomini chiesero la rimessione in pristino del cortile condominiale, assumendo che un altro condomino avesse occupato una porzione del cortile con la costruzione di un vano ad uso esclusivo e con l'installazione di un barbecue con bombola di gas. La domanda era stata rigettata in primo grado ma accolta in appello. Il convenuto soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato la violazione delle norme processuali sulla comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, sostenendo che la decadenza dalla prova fosse stata dichiarata erroneamente perché l'ordinanza avrebbe dovuto essergli comunicata; (2) ha dedotto violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato le prove documentali, le dichiarazioni rese dalle parti, la consulenza tecnica d'ufficio e i fatti pacifici, sostituendo a una corretta valutazione probatoria una ricostruzione dei fatti diversa da quella del primo giudice; (3) ha censurato l'ammissibilità di un documento prodotto in appello dagli attori, sostenendo che si trattasse di prova documentale tardiva ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e della disciplina introdotta dal d.l. 83/2012. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità, poiché non scalfiva la ratio della sentenza impugnata e non contrastava l'accertamento compiuto sul verbale d'udienza; il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; il terzo perché il documento era successivo all'inizio del giudizio di secondo grado e quindi legittimamente producibile in appello, non essendo stato producibile in primo grado. Ne è derivata l'inammissibilità dell'intero ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c.

    La deduzione di violazioni processuali in cassazione deve comunque confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata e rispettare il requisito di specificità del motivo.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non attacca le effettive argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a prospettare elementi compatibili con essa.

  • artt. 208, 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 208, 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.

    Le censure relative alla comunicazione dell'ordinanza istruttoria non sono accolte perché non scalfiscono l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul verbale d'udienza.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, 115, 116 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se è talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico del निर्णयice; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, 115, 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può scegliere le prove ritenute decisive e non è tenuto a discutere espressamente ogni elemento istruttorio o a confutare tutte le deduzioni avversarie.

  • art. 345, co. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 3 c.p.c. e 54, co. 1, lett. b) d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012

    La produzione in appello è ammissibile per documenti non producibili nel giudizio di primo grado perché formatisi successivamente all'inizio del giudizio di secondo grado.

  • art. 54, co. 1, lett. b) d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012

    art. 54, co. 1, lett. b) d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012

    È richiamata quale norma che ha inciso sulla disciplina delle nuove produzioni documentali in appello.

  • art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, co. 17 l. 228/12

    inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12

    È richiamata come norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare circostanze compatibili con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • La censura di omessa o erronea valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto: il controllo di legittimità è limitato alla presenza di una motivazione sufficiente e logicamente intellegibile.
  • Il giudice di merito, una volta indicati gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, non è tenuto a esaminare puntualmente ogni singola risultanza istruttoria né a confutare ogni deduzione incompatibile con la decisione.
  • La produzione documentale in appello è ammissibile quando il documento sia sorto successivamente o comunque non fosse producibile nel primo grado; in tale ipotesi non opera il divieto di nuove prove documentali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa sul processo civile.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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