Cassazione Penale, Sentenza n. 22014/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per il delitto associativo (art. 416-bis c.p.), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione perché la qualificazione come partecipe del sodalizio si fondava prevalentemente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenute non adeguatamente vagliate. Si contestava la mancata verifica della credibilità soggettiva dei dichiaranti, dell'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni e dei riscontri esterni, l'assenza di specificazione del ruolo dinamico e funzionale del ricorrente richiesto per la partecipazione al delitto associativo (richiamo alla giurisprudenza Modaffari), nonché la presenza di fatti (intimidazioni e acquisti di armi) che, secondo il difensore, sarebbero incompatibili con il periodo di detenzione del ricorrente, rendendo in contraddizione le dichiarazioni dei collaboratori
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. La Corte ha censurato il Tribunale di primo grado per avere omesso un compiuto vaglio preliminare sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a base dei gravi indizi. La Corte ha richiamato la metodologia consolidata (verifica in tre tempi: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del contenuto, riscontri esterni) e ha ritenuto che la mera convergenza delle dichiarazioni e il riferimento a riscontri investigativi non sostituiscano il necessario esame preliminare. Per tali ragioni ha disposto l'annullamento con rinvio e gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è richiamata come titolo di reato per l'accusa di partecipazione a organizzazione mafiosa; la Corte sottolinea che per l'attribuzione della qualità di associato è necessario individuare un ruolo dinamico e funzionale del soggetto nell'ambito dell'organizzazione, non semplici generiche attività di supporto
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
La Corte richiama il principio secondo cui le dichiarazioni dei cosiddetti chiamanti in correità devono essere vagliate secondo tre livelli (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e che tale vaglio preliminare è imprescindibile prima di utilizzare tali dichiarazioni come base dei gravi indizi
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la competenza del giudice al quale rinviare il procedimento dopo l'annullamento
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia di annullamento con rinvio
Sezioni Unite, sentenza n. 1653 del 21/10/1992 (Marino e altri)
Giurisprudenza richiamata per la metodologia valutativa della chiamata in correità: ordine logico in tre fasi (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e necessità di chiarire eventuali dubbi sulla chiamata prima di valutare i riscontri
Sezioni Unite, sentenza n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)
Giurisprudenza che ribadisce e precisa la metodologia a tre tempi nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e consente un vaglio unitario purché resti chiaro che prima bisogna comunque accertare credibilità e attendibilità delle dichiarazioni
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia non possono essere assunte automaticamente come prova dei "gravi indizi": il giudice deve preliminarmente valutare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto prima di prenderle a base per misure cautelari
- La valutazione deve seguire (anche se non necessariamente in modo rigidissimo) l'ordine logico indicato dalla giurisprudenza di legittimità: 1) credibilità soggettiva; 2) attendibilità intrinseca; 3) riscontri esterni. L'omissione di uno di questi passaggi può rendere viziata la decisione
- In presenza di apparenti contraddizioni tra le dichiarazioni dei collaboratori e fatti oggettivi (es. periodo di detenzione incompatibile con gli episodi attribuiti), il giudice è obbligato a verificare tali incongruenze prima di confermare misure cautelari basate su quelle dichiarazioni
- Per l'imputazione di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è necessario individuare e motivare il contributo personale, dinamico e funzionale dell'indagato al programma associativo; descrizioni generiche di attività di supporto non sono sufficienti
- La sola convergenza delle dichiarazioni di più collaboratori non sostituisce il necessario vaglio preliminare della loro attendibilità: occorrono riscontri esterni realmente autonomi o una consistente verifica interna della credibilità delle dichiarazioni
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