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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40600/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 6 febbraio 2025, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per altro reato. Il ricorso era imperniato su un solo motivo, formulato come censura alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. in relazione al reato di lesioni personali ex art. 582 c.p.; la Corte di cassazione rileva però che la doglianza, in sostanza, mirava a una nuova valutazione del compendio probatorio e non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, che aveva escluso la scriminante sulla base delle modalità della condotta e dei limiti oggettivi e soggettivi di operatività della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque strumentale a ottenere una rivalutazione del merito, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo lineare e coerente sull'insussistenza della causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p. rispetto alle lesioni personali contestate, evidenziandone l'inapplicabilità a tale fattispecie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La sentenza impugnata risultava di condanna anche per questo reato, ma il testo dell'ordinanza non ne approfondisce la disciplina.

  • art. 393-bis c.p.

    La Corte richiama la causa di giustificazione invocata dal ricorrente e afferma che, nel caso concreto, la Corte d'appello ne ha correttamente escluso l'operatività, valorizzandone i limiti oggettivi e soggettivi e rilevando che non si estende alle lesioni personali.

  • art. 582 c.p.

    È il reato di lesioni personali in relazione al quale veniva invocata la scriminante; la Corte ribadisce che la causa di giustificazione richiamata non si applica a tale fattispecie.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. non è automaticamente estensibile alle lesioni personali: occorre verificarne i limiti oggettivi e soggettivi di operatività in relazione alla concreta fattispecie contestata.
  • Quando la decisione di merito esclude la scriminante con motivazione logica e coerente, la censura di legittimità che non investa puntualmente tale percorso argomentativo è manifestamente infondata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneLesioniImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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