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Ordinanza

Ordinanza n. 127/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L’ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA: a) della nota prot. -OMISSIS- del 17/10/25, relativa all’anno scolastico 2025/26 (doc. 04), con cui il D.S., ad evasione della richiesta di accesso agli atti, ha comunicato che il numero delle ore di sostegno assegnate ad -OMISSIS- è pari a 18 settimanali; b) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi), con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno, inferiore a quello necessario in relazione ai minori con disabilità gravi, presenti nell'Istituto; c) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici; E PER LA DECLARATORIA del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l’anno 2025/26 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto; dell'obbligo, in capo alle Amministrazioni intimate, di redigere il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS- per l’anno 2025/26, tenendo conto della sua situazione di handicap grave;

Giustizia amministrativa202507028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, comunicate in 18 ore settimanali, e atti di determinazione dell'organico di fatto dei posti di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato la comunicazione del dirigente scolastico con cui era stato indicato in 18 ore settimanali il sostegno assegnato al minore, nonché gli atti, non conosciuti negli estremi, con cui le amministrazioni scolastiche avevano determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno, ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze degli alunni con disabilità grave. È stato chiesto, in via cautelare, l'annullamento o la disapplicazione degli atti e, nel merito, l'accertamento del diritto del minore a beneficiare dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica, ovvero per un orario adeguato alle patologie, nonché l'accertamento dell'obbligo di redigere il PEI tenendo conto della situazione di handicap grave. Il minore è riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il minore potrebbe frequentare 28 ore settimanali, ma non può farlo integralmente per l'insufficienza del sostegno; il dirigente scolastico ha inoltre riferito che, sin dall'inizio dell'anno, era emersa la necessità di un insegnante di sostegno per tutto il tempo scuola, quantificato in 30 ore settimanali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sulla base della gravità della disabilità e della documentazione acquisita, nonché del rapporto informativo del dirigente scolastico, che riconosceva la necessità del sostegno per tutto il tempo scuola. Ha ravvisato anche il periculum in mora, qualificandolo come immanente nel pregiudizio derivante dall'insufficiente dotazione di sostegno specializzato. La domanda cautelare è stata quindi accolta: l'Amministrazione Scolastica è stata ordinata a riesaminare la dotazione di sostegno entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e, in sede di redazione del PEI per l'anno scolastico 2025/2026, ad assegnare al minore un numero di ore idoneo a garantirne il proficuo inserimento nella classe e la frequenza delle lezioni per tutto l'orario effettivo, quantificato in 28 ore settimanali. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    handicap in situazione di gravità

    La condizione di handicap grave costituisce il presupposto fattuale rilevante per valutare l'adeguatezza dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto accogliendo la richiesta e ordinando il riesame della dotazione di sostegno.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In presenza di una certificata situazione di handicap grave, l'adeguatezza delle ore di sostegno deve essere valutata in concreto, alla luce delle effettive esigenze educative e assistenziali dell'alunno, e non sulla base della sola disponibilità astratta dell'organico.
  • Quando la stessa istituzione scolastica riconosce, sulla base della situazione individuale dell'alunno, la necessità del sostegno per l'intero tempo scuola, l'assegnazione di un numero di ore insufficiente presenta un fumus boni iuris cautelare in ordine alla sua illegittimità.
  • Il pregiudizio derivante dall'insufficienza del sostegno specializzato per un alunno con disabilità grave integra un periculum in mora immanente, poiché incide immediatamente sulla possibilità di frequenza, partecipazione e proficuo inserimento scolastico.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione scolastica il riesame della dotazione di sostegno e prescrivere che la successiva redazione del PEI determini un numero di ore adeguato a garantire la frequenza dell'intero orario scolastico effettivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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