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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1712/2024 depositata in data 03.04.2024 emessa dal Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202500787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1712/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per cinque anni scolastici, per l'importo nominale di euro 500,00 annui. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, non avendo questa effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'an o il quantum del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza civile, distratte in favore del difensore, poiché esse non erano state oggetto dell'azione proposta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e che l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha invece escluso la penalità di mora richiesta dalla ricorrente, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Le spese sono state compensate, poiché la ricorrente aveva depositato le copie asseverate del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato solo dopo l'ordine di regolarizzazione documentale del TAR, determinando una dilatazione dei tempi processuali.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima che possa essere accertata l'inottemperanza; decorso tale termine senza pagamento, il giudice può ordinare l'esecuzione e predisporre la nomina del commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di accertare la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e di impartire all'amministrazione ordini conformativi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento se il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un credito derivante da un titolo giudiziale non contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell'ufficio di appartenenza e dalla previsione di un termine ulteriore per il compimento degli atti necessari al pagamento, a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • L'ottemperanza opera nei limiti del titolo e della domanda proposta: le spese di lite liquidate nel titolo e distratte in favore del difensore restano estranee al giudizio se non sono state specificamente azionate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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