Cassazione Penale, Sentenza n. 9458/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato misure cautelari per reati tra cui associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e violazioni tributarie (art. 8 d.lgs. 74/2000). Contestano: insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per l'associazione; la dedotta inesistenza delle prestazioni fatturate e la non utilizzabilità delle presunzioni tributarie per fondare responsabilità penale (con richiamo al D.M. 145/1998 e ai consumi elettrici/attività di vaglio); errore nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato (anche per effetto del rapporto familiare e delle dimissioni dalla carica sociale); incompetenza territoriale del GIP di Verbania (per Fuoco) e mancanza del requisito dell'urgenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non manifestamente illogica: la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo è sorretta da elementi investigativi, in particolare intercettazioni, e non è stata meramente elencata; le censure sull'art. 8 d.lgs. 74/2000 non superano i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione (non è dimostrata la manifesta illogicità della motivazione); il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione è stato motivato con condotte concrete; la questione di competenza territoriale non appare provata sulla base degli atti in fase di indagini preliminari, dato che la connessione va valutata in rapporto al rinvio a giudizio. Sono state confermate le misure (con annotazione che Martina Pizzi risultava agli arresti domiciliari) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere sulla base di elementi probatori (intercettazioni e descrizione di condotte e ruoli), e la motivazione del riesame è valutata come adeguata.
art. 8 d.lgs. 74/2000
La Corte ritiene infondate le doglianze circa l'uso di presunzioni tributarie e l'accertamento delle prestazioni; la valutazione della gravità indiziaria compiuta dal giudice del riesame non risulta manifestamente illogica.
D.M. 145/1998
Richiamato dai ricorrenti rispetto alle modalità operative (vaglio, selezione), ma la Corte non ritiene che la mancata attivazione di tali macchinari esoneri automaticamente dalla valutazione penale: la questione attiene alla valutazione di merito non sindacabile per manifesta illogicità.
artt. 192, 273, 275, 275-bis, 292 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in tema di motivazione e esigenze cautelari; la Corte conferma che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, reiterazione) e l'inidoneità di misure meno afflittive.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Menzi0nata in relazione alle presunzioni tributarie; la Corte osserva che il giudice di merito ha fondato la decisione soprattutto su intercettazioni, riducendo il rilievo della sola presunzione fiscale.
art. 16 cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina dell'incompetenza territoriale: la Corte ricorda che la connessione come criterio di competenza va valutata con riguardo al quadro definitivo dell'accusa, non sulle sole contestazioni provvisorie delle indagini.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La Corte evidenzia i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari: è sindacabile solo la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione di merito.
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
Citati per ricordare che le intercettazioni possono acquisire flussi comunicativi utili e che l'utilizzo di strumenti alternativi di acquisizione non rende necessariamente efficaci i divieti di comunicazione imposti agli indagati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti alla fine del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione; deduzioni che mirino a una diversa valutazione dei fatti in genere risultano inammissibili.
- Per l'accertamento della sussistenza di gravi indizi per reati associativi non è necessaria la prova definitiva: è sufficiente una motivazione che colleghi concretamente atti, ruoli e condotte emerse nelle indagini (intercettazioni, scambi di ruoli, programm azione di illeciti).
- Le presunzioni tributarie e gli accertamenti tecnici (es. consumi elettrici) sono elementi valutabili ma da soli possono non essere risolutivi: il giudice di merito può integrare la valutazione con altre prove come intercettazioni e riscontri documentali.
- Il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione richiede motivazione su specifici comportamenti o ruoli che rendono plausibile il rischio; la mera parentela o la nomina societaria non escludono automaticamente il rischio se ci sono elementi concreti che lo giustificano.
- La competenza territoriale per connessione va valutata alla luce dell'assetto definitivo dell'accusa (rinvio a giudizio); in fase di indagine preliminare la mera presenza di contestazioni provvisorie non basta a provare l'incompetenza per territorio.
- Quando si contesta l'adeguatezza di misure meno afflittive, il giudice deve motivare in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari: elementi di pericolosità sociale e concrete capacità di condizionare prove o ripetere reati possono giustificare misure più gravi.
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