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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9458/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato misure cautelari per reati tra cui associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e violazioni tributarie (art. 8 d.lgs. 74/2000). Contestano: insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per l'associazione; la dedotta inesistenza delle prestazioni fatturate e la non utilizzabilità delle presunzioni tributarie per fondare responsabilità penale (con richiamo al D.M. 145/1998 e ai consumi elettrici/attività di vaglio); errore nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato (anche per effetto del rapporto familiare e delle dimissioni dalla carica sociale); incompetenza territoriale del GIP di Verbania (per Fuoco) e mancanza del requisito dell'urgenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non manifestamente illogica: la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo è sorretta da elementi investigativi, in particolare intercettazioni, e non è stata meramente elencata; le censure sull'art. 8 d.lgs. 74/2000 non superano i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione (non è dimostrata la manifesta illogicità della motivazione); il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione è stato motivato con condotte concrete; la questione di competenza territoriale non appare provata sulla base degli atti in fase di indagini preliminari, dato che la connessione va valutata in rapporto al rinvio a giudizio. Sono state confermate le misure (con annotazione che Martina Pizzi risultava agli arresti domiciliari) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere sulla base di elementi probatori (intercettazioni e descrizione di condotte e ruoli), e la motivazione del riesame è valutata come adeguata.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    La Corte ritiene infondate le doglianze circa l'uso di presunzioni tributarie e l'accertamento delle prestazioni; la valutazione della gravità indiziaria compiuta dal giudice del riesame non risulta manifestamente illogica.

  • D.M. 145/1998

    Richiamato dai ricorrenti rispetto alle modalità operative (vaglio, selezione), ma la Corte non ritiene che la mancata attivazione di tali macchinari esoneri automaticamente dalla valutazione penale: la questione attiene alla valutazione di merito non sindacabile per manifesta illogicità.

  • artt. 192, 273, 275, 275-bis, 292 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in tema di motivazione e esigenze cautelari; la Corte conferma che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, reiterazione) e l'inidoneità di misure meno afflittive.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Menzi0nata in relazione alle presunzioni tributarie; la Corte osserva che il giudice di merito ha fondato la decisione soprattutto su intercettazioni, riducendo il rilievo della sola presunzione fiscale.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Riferita alla disciplina dell'incompetenza territoriale: la Corte ricorda che la connessione come criterio di competenza va valutata con riguardo al quadro definitivo dell'accusa, non sulle sole contestazioni provvisorie delle indagini.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    La Corte evidenzia i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari: è sindacabile solo la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione di merito.

  • art. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Citati per ricordare che le intercettazioni possono acquisire flussi comunicativi utili e che l'utilizzo di strumenti alternativi di acquisizione non rende necessariamente efficaci i divieti di comunicazione imposti agli indagati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti alla fine del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione; deduzioni che mirino a una diversa valutazione dei fatti in genere risultano inammissibili.
  • Per l'accertamento della sussistenza di gravi indizi per reati associativi non è necessaria la prova definitiva: è sufficiente una motivazione che colleghi concretamente atti, ruoli e condotte emerse nelle indagini (intercettazioni, scambi di ruoli, programm azione di illeciti).
  • Le presunzioni tributarie e gli accertamenti tecnici (es. consumi elettrici) sono elementi valutabili ma da soli possono non essere risolutivi: il giudice di merito può integrare la valutazione con altre prove come intercettazioni e riscontri documentali.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione richiede motivazione su specifici comportamenti o ruoli che rendono plausibile il rischio; la mera parentela o la nomina societaria non escludono automaticamente il rischio se ci sono elementi concreti che lo giustificano.
  • La competenza territoriale per connessione va valutata alla luce dell'assetto definitivo dell'accusa (rinvio a giudizio); in fase di indagine preliminare la mera presenza di contestazioni provvisorie non basta a provare l'incompetenza per territorio.
  • Quando si contesta l'adeguatezza di misure meno afflittive, il giudice deve motivare in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari: elementi di pericolosità sociale e concrete capacità di condizionare prove o ripetere reati possono giustificare misure più gravi.

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