Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202000862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione in sanatoria e la contestuale ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo: errata individuazione dell'immobile e travisamento dei presupposti di fatto, sostenendo che l'istruttoria avrebbe riguardato l'unità immobiliare attigua appartenente alla dante causa; difetto di istruttoria; violazione delle norme regionali sulla partecipazione e sulla comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'obbligo di motivazione; carenza di interesse pubblico alla demolizione, in ragione del tempo trascorso e della forte urbanizzazione dell'area; omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione; violazione del contraddittorio per la contestuale notificazione del diniego e dell'ordinanza; erronea applicazione del regime sanzionatorio, con riferimento alle sanzioni della legge n. 10 del 1977; illogicità manifesta. La controversia riguardava un immobile situato entro 150 metri dalla battigia e realizzato dopo l'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 78 del 1976, senza ultimazione delle strutture essenziali entro il 31 dicembre 1976.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione sostanziale del TAR. Ha accertato, sulla base della relazione tecnica comunale disposta in corso di causa, che i provvedimenti facevano riferimento ai corretti dati catastali e che la descrizione dell'immobile corrispondeva all'intero corpo di fabbrica oggetto dell'unica domanda di condono presentata dalla dante causa. Il diniego del 1999, già notificato alla precedente proprietaria, aveva definito negativamente l'unica istanza; la successiva acquirente era subentrata nella medesima posizione giuridica e la voltura non poteva salvare la porzione acquistata dall'esito già negativo del procedimento. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata respinta perché il procedimento di condono era stato avviato su istanza di parte e, comunque, il diniego e la demolizione costituivano attività vincolata: l'immobile, ricadendo nella fascia di 150 metri dalla battigia e non rientrando nell'eccezione relativa alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1976, era insuscettibile di sanatoria. È stato quindi applicato l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo stati indicati elementi partecipativi idonei a modificare l'esito. Il CGARS ha escluso la necessità di una specifica ponderazione dell'interesse pubblico, poiché il ripristino della legalità edilizia è imposto dalla disciplina vincolistica; il decorso del tempo, l'inerzia amministrativa, la saturazione urbanistica dell'area e l'affidamento dell'acquirente non legittimano la conservazione dell'abuso. L'ordinanza di demolizione ha natura reale e può essere adottata nei confronti dell'attuale proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso, salva la possibilità di far valere pretese risarcitorie nei confronti della dante causa o dell'ufficiale rogante. La contestuale notificazione del diniego e dell'ordinanza non ha leso il diritto di difesa. È stata inoltre ritenuta corretta l'applicazione della demolizione quale sanzione prevista anche dall'art. 15 della legge n. 10 del 1977. La dedotta omessa pronuncia è stata superata mediante integrazione della motivazione, senza riforma della sentenza. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia

    Il vincolo opera direttamente e immediatamente anche nei confronti dei privati sin dalla sua entrata in vigore.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976

    Esclude dal condono le costruzioni ricadenti nella fascia costiera di 150 metri, salvo l'eccezione tassativa delle opere ultimate nei limiti temporali previsti.

  • artt. 8 e segg. l.r. Sicilia n. 10/1991

    La comunicazione di avvio non era necessaria per il procedimento di condono avviato su istanza di parte; in ogni caso, l'eventuale apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l'esito vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe dovuto essere diverso da quello adottato

    L'eventuale violazione partecipativa non determina l'annullabilità di un provvedimento vincolato quando sia evidente l'immutabilità del contenuto dispositivo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Non impone una motivazione ulteriore sulla prevalenza dell'interesse pubblico quando diniego di sanatoria e demolizione sono vincolati dalla non sanabilità dell'abuso.

  • art. 38 l. n. 47/1985

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono è escluso in presenza del vincolo ambientale assoluto rilevante nella controversia.

  • art. 15 l. n. 10/1977

    le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione fossero demolite, a cura e spese del proprietario

    Anche la disciplina sanzionatoria applicabile ratione temporis prevedeva la demolizione delle opere abusive eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di disporre l'acquisizione di una relazione tecnica e della documentazione necessaria per individuare correttamente l'immobile oggetto dei provvedimenti.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata trattazione puntuale di una censura non ha comportato la riforma della sentenza quando la questione risultava comunque infondata e la motivazione poteva essere integrata in appello.

Massime di principio

  • Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla legislazione siciliana per le costruzioni situate entro 150 metri dalla battigia opera direttamente e immediatamente anche nei confronti dei privati e impedisce la sanatoria, salvo le eccezioni tassative previste dalla legge per le opere ultimate entro il termine stabilito.
  • Quando un'unica domanda di condono, presentata per un intero corpo di fabbrica composto da più unità immobiliari, sia stata respinta, la successiva vendita di una porzione dell'edificio e la voltura della pratica non possono sottrarre quella porzione agli effetti del diniego già formatosi nei confronti dell'originario richiedente.
  • Il diniego di condono relativo a un immobile non sanabile per la presenza di un vincolo assoluto e la conseguente ordinanza di demolizione costituiscono attività vincolata; pertanto, la mancata comunicazione di avvio non determina l'annullabilità se il privato non indica elementi partecipativi idonei a modificare il contenuto dell'atto.
  • Per gli abusi edilizi, il decorso del tempo, l'inerzia dell'amministrazione, la forte urbanizzazione dell'area e l'assenza di responsabilità dell'attuale proprietario non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva né impongono una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
  • L'ordinanza di demolizione ha natura reale e può essere adottata nei confronti dell'attuale proprietario o detentore dell'immobile abusivo, anche se estraneo alla realizzazione dell'illecito; eventuali pretese risarcitorie dell'acquirente devono essere fatte valere nei confronti dei soggetti responsabili della mancata verifica della regolarità del bene.
  • La contestuale notificazione del diniego di sanatoria e dell'ordinanza di demolizione non viola di per sé il diritto di difesa dell'interessato quando la non sanabilità dell'opera rende vincolato l'esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.