Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2345/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202513232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 26 luglio 2024 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente straniero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, la ricorrente ha dedotto la sussistenza del silenzio-inadempimento e chiesto l’ordine giudiziale di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando implicitamente l’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato così determinato tenendo conto del rilevantissimo numero di richieste analoghe pendenti presso l’amministrazione. Il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa alla specifica posizione della ricorrente, al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Nell’esercizio del potere, dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l’equipollenza del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate. Per il caso di perdurante inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza dei 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, amministrazione competente a concludere il procedimento considerato.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione sostanziale della formazione e delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione.

Massime di principio

  • Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 per il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro decorre dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza provvedimento, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
  • Nell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine adeguato alle concrete esigenze organizzative, anche superiore al termine ordinario, e può contestualmente nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • L’autorità competente deve valutare l’equipollenza della formazione estera e, ove sussistano differenze rilevanti, può adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
  • La nomina del commissario ad acta non sostituisce immediatamente l’amministrazione competente, ma opera dopo l’inutile decorso del termine assegnato dal giudice per l’adozione del provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.