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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11071/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che, esercitando le funzioni di cui all'art. 310 c.p.p., aveva riformato la decisione del G.U.P. sostituendo il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la motivazione e l'applicazione dell'art. 299 c.p.p., sostenendo che la successiva sentenza di condanna nel rito abbreviato, che avrebbe ridimensionato il suo ruolo e prospettato prognosi di non recidiva, costituiva elemento di novità idoneo a giustificare la revisione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche e prevalentemente in fatto, nonché fondate su fatti sopravvenuti dopo l'istanza originaria e dopo la decisione impugnata, che pertanto non potevano essere esaminati nella sede cautelare d'appello. Per tali ragioni il ricorso non è stato valutato nel merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Attribuisce al Tribunale funzioni in materia cautelare; nella fattispecie il Tribunale ha esercitato tale potere riformando la decisione del G.U.P. e ripristinando la custodia cautelare in carcere.

  • art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    Norme che aggravano il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; richiamate per descrivere il tipo di reato per cui era imputato il ricorrente e il relativo peso cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la sopravvenuta sentenza di condanna potesse costituire novità idonea a rivedere la misura cautelare; la Corte ha ritenuto però che gli elementi invocati fossero sopravvenuti e comunque non esaminabili nella sede cautelare così proposta.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Prevede la trattazione in forma scritta di alcuni giudizi; la Corte ha proceduto alla trattazione scritta del ricorso ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce che, con la declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali; applicata per liquidare tali spese nei confronti del ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per 'irritualità' dell'impugnazione con profili di colpa; ha giustificato la condanna alla somma versata alla Cassa delle ammende.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia; la cancelleria è stata incaricata di eseguire gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro provvedimenti cautelari non possono basarsi su fatti o decisioni sopravvenute dopo l'istanza originaria e, ancor meno, dopo la decisione impugnata: tali fatti diventano normalmente inammissibili nella sede cautelare d'appello.
  • Per essere valutate in sede di gravame cautelare, le novità rilevanti devono emergere entro i termini e con le modalità previste dalla legge; se una prova o atto sopravviene tardi va tempestivamente segnalato nel quadro procedimentale appropriato, pena l'inammissibilità.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e ben motivate; deduzioni generiche e di fatto sono frequentemente ritenute inammissibili.
  • La sussistenza di una successiva sentenza di condanna che attenua il ruolo dell'imputato può costituire elemento di rilievo ma solo se è tempestivamente allegata e se la sua produzione è compatibile con i limiti della sede cautelare; non vale a retroagire ove sia sopravvenuta dopo la decisione impugnata.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) in caso di profili di colpa o di impugnazione 'irrituale'; quindi è importante valutare la fondatezza giuridica e temporale delle censure prima di proporre ricorso.

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