Cassazione Penale, Sentenza n. 38582/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile (obbligo di presentazione) per violazione del diritto di difesa: il ricorrente aveva trasmesso, tramite PEC, una memoria difensiva il 05/03/2022 alle ore 18:17, entro il termine di 48 ore dalla notifica (04/03/2022) del decreto del Questore; tuttavia il Giudice per le indagini preliminari non ha esaminato né dato conto di tale memoria nell'ordinanza di convalida. Venivano inoltre articolati ulteriori motivi (violazione artt.125 c.p.p. e 13 Cost., difetto di motivazione in ordine a necessità/urgenza e pericolosità, violazione principi di gradualità e motivazione ai sensi della L.241/1990), ma il primo motivo (omesso esame della memoria) è stato ritenuto assorbente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha affermato che la memoria trasmessa via PEC entro 48 ore doveva essere esaminata dal GIP e che l'assenza di qualsiasi riferimento alle deduzioni difensive nell'ordinanza di convalida configura violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e della garanzia di difesa. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Monza in diversa composizione affinché il GIP proceda a nuova valutazione prendendo in esame la memoria pretermessa. L'annullamento con rinvio ha inoltre determinato la sospensione dell'efficacia del decreto del Questore in data 28/02/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Norma che autorizza il Questore ad adottare il divieto di accesso a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione; la Corte riconosce la possibilità di presentare memorie via PEC e individua il termine di 48 ore per la presentazione al giudice della convalida
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione del diritto di difesa (omesso esame della memoria); la Corte valorizza la tutela difensiva nelle fasi di convalida
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato dal ricorrente per censurare presunte violazioni procedurali e di motivazione relative a necessità e urgenza; la Corte però risolve la questione sulla base del diritto di difesa e del contraddittorio
Costituzione, art. 13
Invocato dal ricorrente con riferimento alla limitazione della libertà personale; la Corte conferma che le misure che incidono sulla libertà richiedono pieno rispetto del contraddittorio
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10
Richiamati in relazione al principio di motivazione e gradualità dell'azione amministrativa; la Corte evidenzia l'obbligo del giudice di valutare e motivare le ragioni difensive, anche sinteticamente
Massime di principio
- Quando la legge riconosce un termine breve (es. 48 ore) per presentare memorie in sede di convalida di provvedimenti che limitano la libertà personale, le memorie inviate entro tale termine anche tramite PEC devono essere ritenute valide ed esaminate dal giudice.
- Il diritto di difesa va inteso non solo in senso formale (possibilità di depositare memorie) ma anche sostanziale: il giudice deve dare conto, anche sinteticamente, delle deduzioni difensive pertinenti e spiegare perché non siano state accolte; l'omissione integra vizio che può determinare l'annullamento.
- In procedimenti 'ad horas' e di natura cartolare/informale, la presentazione telematica (PEC) degli atti è ammessa salvo che la norma richieda espressamente la presentazione in cancelleria; è dunque essenziale conservare la prova di invio e della ricezione temporale.
- La mancata considerazione di memorie difensive presentate nei termini può portare non solo all'annullamento della convalida ma anche alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato in sede di rinvio.
- Nelle impugnazioni contro convalide di provvedimenti amministrativi che incidono sulla libertà, è strategico allegare e documentare tempestivamente l'invio delle deduzioni difensive (timestamp PEC, ricevute) e censurare l'eventuale difetto di motivazione nel provvedimento giurisdizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →