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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01884/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009-2011 notificati a soggetti che agivano quali eredi del proprietario originario di alcuni immobili. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo, da un lato, che la motivazione degli atti fosse insufficiente perché il Comune si era limitato a richiamare la mancanza di denuncia e di versamento senza spiegare il mancato riconoscimento dell'esenzione per fabbricati rurali e della riduzione per immobili inagibili; dall'altro, che il giudice di merito avesse erroneamente riconosciuto la debenza dell'imposta, nonostante gli immobili avessero natura rurale e, in ogni caso, dovesse applicarsi la riduzione per inagibilità. In ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione estremamente succinta e asserita omessa pronuncia sulla censura relativa alla motivazione degli atti impositivi; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e del D.M. 26 luglio 2012, sostenendo che la ruralità dell'immobile e la richiesta di agevolazione per inagibilità avrebbero impedito l'assoggettamento a ICI, anche considerando la data della domanda e il successivo trasferimento della proprietà a terzi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di appello, pur sintetica, esprimeva in modo sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo logico-giuridico della decisione; quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla motivazione degli avvisi, la Corte ha esaminato la questione nel merito e ha stabilito che gli avvisi erano sufficientemente motivati, poiché in tema di ICI non occorre indicare tutte le possibili ragioni di mancato riconoscimento di esenzioni astrattamente invocabili, gravando sul contribuente l'onere di dedurle e provarle. È stato poi respinto anche il secondo motivo: la ruralità dell'immobile, per valere ai fini dell'esenzione, richiede il corretto classamento catastale nelle categorie previste; se il bene non è classificato come rurale, incombe sul contribuente l'onere di impugnare l'atto di classamento e non basta allegare la concreta strumentalità agricola. Inoltre, la riduzione ICI per inagibilità opera dall'anno in cui la condizione è dedotta e provata e non può retroagire alle annualità precedenti la richiesta. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la decisione di merito, pur sintetica, consenta di individuare la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la sussistenza di una causa di esenzione o agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude la violazione prospettata perché il decisum ruota sulla rilevanza del classamento catastale e sull'onere probatorio del contribuente.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8

    Per gli immobili inagibili, inabitabili o di fatto inutilizzati, l'ICI è ridotta del 50%; la riduzione opera per il periodo in cui la condizione sussiste ed è provata.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis

    Gli avvisi di liquidazione e accertamento ICI devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa, ma non devono anticipare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astratta.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Il fabbricato rurale esente è quello che risulta classificato secondo i requisiti normativamente previsti; la ruralità non si desume dal solo uso concreto.

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9

    È il parametro normativo dei requisiti di ruralità che devono riflettersi nel classamento catastale per il riconoscimento del regime agevolato.

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis

    La non assoggettabilità a ICI dei fabbricati rurali presuppone il riconoscimento della ruralità secondo il sistema catastale e normativo vigente.

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis

    Ha previsto una procedura di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, con effetti anche retroattivi entro i limiti stabiliti.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis

    Ha chiarito gli effetti delle domande di variazione catastale sul riconoscimento della ruralità, lasciando fermo il classamento originario degli immobili abitativi.

  • D.M. 26 luglio 2012, art. 1

    Ha disciplinato il classamento dei fabbricati rurali e l'annotazione catastale del requisito di ruralità, confermando che la fruizione dell'agevolazione passa per la corretta iscrizione catastale.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter

    Ha precisato che le domande di variazione catastale e l'annotazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per valorizzare il principio di ragionevole durata del processo e giustificare, ove possibile, la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può decidere nel merito senza rinvio se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, la motivazione della sentenza di merito è solo apparente o mancante quando non consente di comprendere gli elementi fattuali e giuridici posti a base della decisione; una motivazione sintetica è sufficiente se rende controllabile il ragionamento decisorio.
  • In materia di ICI, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica i dati essenziali del bene, del soggetto obbligato e dell'imposta pretesa; non è necessario che l'ente espliciti tutte le possibili ragioni di mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente ipotizzabile.
  • L'onere di provare la sussistenza di una causa di esenzione o agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, non sull'amministrazione finanziaria.
  • Per ottenere l'esenzione ICI dei fabbricati rurali, rileva il corretto classamento catastale secondo le categorie previste e la procedura normativa di riconoscimento della ruralità; la mera destinazione concreta all'attività agricola non basta se il bene non è catastalmente classificato come rurale.
  • Se il bene non è classificato catastalmente come rurale, il contribuente che voglia beneficiare dell'agevolazione deve impugnare il classamento o attivare la procedura di variazione prevista dalla legge; in difetto, il bene resta assoggettato all'imposta.
  • La riduzione ICI per inagibilità o inabitabilità opera solo per il periodo in cui tali condizioni risultano sussistenti e non consente di estendere il beneficio automaticamente alle annualità anteriori alla richiesta o alla prova dell'agevolazione.
  • Quando una questione di diritto non esaminata dal giudice di appello è comunque infondata e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio per esigenze di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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