Cassazione Penale, Sentenza n. 14233/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morabito impugna la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) pur riconoscendo il beneficio della non menzione. Il ricorso contestava: 1) carenza/apoditticità della motivazione e erronea valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) con richiesta di assoluzione dal reato ascritto; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe dovuto configurare il reato di furto (art. 624 c.p.) o, in subordine, la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifesta l'infondatezza delle doglianze relative alla motivazione poiché la Corte di appello ha fornito risposte puntuali: Morabito si era dichiarato estraneo al furto in udienza di convalida; il giudice di merito ha valorizzato il valore del bene e i collegamenti dell'imputato con ambienti delinquenziali escludendo la fattispecie attenuata; e non ha ravvisato elementi di resipiscenza idonei a giustificare le attenuanti generiche. È stata inoltre rilevata l'aspecificità del ricorso e l'improprietà della deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. come violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione: la Corte d'appello ha ritenuto configurato questo reato con motivazione sul valore del bene e i collegamenti dell'imputato; la Cassazione non ha ritenuto viziata tale valutazione.
art. 624 c.p.
Norma sul furto: il ricorrente sosteneva che il fatto doveva essere qualificato come furto; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto infondata tale riclassificazione in presenza degli elementi emersi.
art. 648, comma 2 c.p.
Fattispecie attenuata collegata alla ricettazione: la Corte d'appello ha escluso l'ipotesi attenuata valorizzando il valore della cosa e i collegamenti dell'imputato, decisione ritenuta non viziata dalla Cassazione.
art. 62-bis c.p.
Attenuanti generiche: la Corte di merito ha negato le attenuanti ritenendo assente la resipiscenza; la Cassazione ha ritenuto congrua e motivata tale valutazione.
art. 192 c.p.p.
Regole sulla valutazione della prova: la Cassazione ricorda che la violazione dell'art. 192, comma 3, non può essere dedotta come violazione di legge salvo quando il vizio emerga dal testo della decisione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato tali lett. per valutare la aspecificità e la manifesta infondatezza della doglianza sulla motivazione.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità per motivi aspecifici: la Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso; applicata per la declaratoria di inammissibilità.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente la trattazione del ricorso senza l'intervento di alcune parti; richiamato nella procedura di trattazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti quando la motivazione della decisione impugnata è adeguata: per criticare la valutazione probatoria occorre dimostrare una carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità che emerga dal testo della sentenza impugnata.
- Le censure generiche o aspecifiche che reiterano le stesse argomentazioni di merito già affrontate e motivate dal giudice di merito sono causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere invocata come semplice errore di diritto: può essere rilevata in Cassazione solo se il vizio consiste in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e ciò risulta dal testo della decisione impugnata.
- Per ottenere la riconsiderazione della qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs furto) è necessario dimostrare un errore di diritto palese o una motivazione del giudice di merito manifestamente illogica; altrimenti prevale la valutazione del giudice di merito.
- Casi di ricorso manifestamente infondati o aspecifici possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende), quindi è importante valutare la concretezza e la novità delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
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