Cassazione Civile, Ordinanza n. 25953/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica per l'anno 2007, impugnata dalla contribuente e poi annullata dalla CTR per ritenuta prescrizione del credito. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 4 d.lgs. 261/1999, sostenendo che la notifica della cartella a mezzo di agenzia di posta privata fosse inesistente e non sanabile; con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5 del d.l. 953/1982 e vizio motivazionale, contestando il calcolo del termine di prescrizione compiuto dalla CTR. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il termine triennale per la riscossione del bollo auto decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere, quindi dalla definitività dell'avviso di accertamento e non dalla sua mera notifica, sicché la cartella notificata il 9.4.2014 non era prescritta.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la notifica tramite agenzia di posta privata integri nullità e non inesistenza, nullità comunque sanabile per effetto della proposizione dell'impugnazione. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, in materia di tassa automobilistica, il termine di prescrizione triennale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato e, quando intervenga un avviso di accertamento, dal momento in cui esso diviene definitivo, cioè dopo il decorso del termine per impugnarlo. La CTR aveva erroneamente fatto decorrere il nuovo termine dalla data di notifica dell'accertamento, senza considerare la sua definitività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Calabria, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 261/1999
La notificazione a mezzo di agenzia di posta privata è stata ritenuta nulla e non inesistente, in quanto compatibile con il sistema normativo quanto alla qualificazione del vizio.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione dell'atto tributario si sana per effetto della sua impugnazione.
art. 360 c.p.c.
È stato evocato come vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c.
È stato evocato in relazione al dedotto vizio di nullità/inesattezza della motivazione o del procedimento.
art. 360 c.p.c.
È stato evocato per il dedotto omesso o erroneo esame di un punto decisivo della controversia.
art. 5 d.l. 953/1982
In materia di tassa automobilistica, il credito si prescrive nel termine triennale, che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e si compie il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Massime di principio
- La notifica di un atto giudiziario o tributario eseguita tramite agenzia di posta privata non è inesistente, ma affetta da nullità, se l'attività notificatoria rimane astrattamente compatibile con il sistema normativo.
- La nullità della notificazione si sana quando il destinatario propone impugnazione dell'atto, poiché la finalità conoscitiva dell'atto risulta comunque raggiunta.
- In materia di tassa automobilistica, la prescrizione triennale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato e si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo.
- La notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione, ma il nuovo termine decorre solo dalla definitività dell'avviso, ossia dalla scadenza del termine per impugnarlo se questo non viene contestato.
- È erroneo calcolare la prescrizione della cartella facendo decorrere il nuovo termine dalla mera data di notifica dell'accertamento, senza considerare il momento in cui l'accertamento diventa definitivo.
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