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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24890/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un appartenente a un sindacato della Polizia di Stato per diffamazione aggravata, per avere confezionato e diffuso un volantino contenente frasi ritenute offensive nei confronti dell’allora Questore di Trapani. Il volantino gli attribuiva comportamenti discriminatori e intimidatori verso agenti "scomodi" e lo indicava come indagato per "falsi ed abusi". Con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale differito l’udienza di trattazione scritta, consentendo alla Procura Generale di depositare conclusioni dopo la memoria difensiva, con asserita lesione del contraddittorio e violazione degli artt. 598-bis e 523, comma 5, c.p.p.; 2) violazione dell’art. 595 c.p. e dell’art. 533 c.p.p. per insussistenza dell’elemento soggettivo, sostenendo di avere creduto alla veridicità dei fatti riferiti; 3) violazione degli artt. 51 e 595 c.p. per mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, anche putativa, sul presupposto della verità delle circostanze narrate nel volantino.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Sul primo, ha escluso qualsiasi lesione del contraddittorio, osservando che non esiste una norma che vieti il differimento dell’udienza e che la difesa ha comunque avuto la possibilità di replicare alle conclusioni della Procura, anche depositando un’ulteriore memoria. Sul secondo, ha affermato che nell’ipotesi di diffamazione l’errore sulla verità dei fatti riferiti o sulla correttezza dei giudizi non esclude di per sé il dolo, essendo sufficiente la coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni oggettivamente lesive dell’altrui reputazione; la motivazione di merito sulla consapevolezza dell’imputato è stata ritenuta congrua. Sul terzo, ha negato la scriminante del diritto di critica, rilevando che il testo non conteneva solo valutazioni polemiche, ma attribuiva specifici fatti determinati, lesivi della reputazione, senza un nucleo fattuale vero o ragionevolmente ritenuto tale e con superamento del limite della continenza. È stata quindi confermata la condanna e disposto il pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione della sentenza.

  • art. 598-bis c.p.p.

    La Corte esclude che la norma impedisca il differimento dell’udienza di trattazione scritta e ritiene che, nel caso concreto, non vi sia stata compressione del contraddittorio.

  • art. 523, comma 5, c.p.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere la violazione dell’ordine di discussione; la Corte ritiene insussistente la lesione, poiché la difesa ha comunque potuto replicare e concludere per ultima.

  • art. 595 c.p.

    La diffamazione richiede la comunicazione a più persone di espressioni o giudizi oggettivamente lesivi della reputazione; l’errore sulla verità dei fatti non esclude automaticamente il dolo. Il diritto di critica non copre l’attribuzione gratuita di fatti determinati lesivi.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla prova dell’elemento psicologico; la Corte non ravvisa violazione nel giudizio di responsabilità confermato in appello.

  • art. 51 c.p.

    La scriminante dell’esercizio del diritto di critica richiede un nucleo fattuale vero o ragionevolmente ritenuto tale e il rispetto del limite della continenza; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello con trattazione scritta, il differimento dell’udienza non determina di per sé nullità o violazione del contraddittorio, se la difesa conserva la possibilità effettiva di prendere posizione sulle conclusioni del pubblico ministero e di replicare.
  • In tema di diffamazione, l’errore dell’agente sulla verità dei fatti narrati o sulla fondatezza del giudizio espresso non esclude automaticamente il dolo, quando l’agente consapevolmente diffonde a più persone contenuti oggettivamente lesivi dell’altrui reputazione.
  • La scriminante del diritto di critica è configurabile solo se la critica si innesta su un nucleo fattuale vero o quantomeno ragionevolmente creduto tale; non è invece scriminata l’attribuzione di fatti determinati e infamanti privi di adeguata base fattuale.
  • Il limite della continenza è superato quando l’espressione critica trasmoda in aggressione verbale o denigrazione personale, anche se il contesto è di conflittualità sindacale o politica.
  • La verità putativa invocata a fondamento della scriminante richiede un errore ragionevole e non colposo, fondato su un serio controllo delle fonti disponibili; non basta una mera supposizione non verificata.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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