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Legge

L.R. Sicilia 14/2014

Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 14/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana introduce la richiesta parziale di abitabilità/agibilità per edifici, porzioni o singole unità immobiliari al ricorrere di specifiche condizioni tecniche, e consente anche la dichiarazione asseverata del direttore dei lavori o di un professionista abilitato. Proroga inoltre di 2 anni i termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi già rilasciati o formatisi prima dell’entrata in vigore, e di 3 anni le autorizzazioni paesaggistiche ancora efficaci.

Semplificazioni in materia edilizia e proroga dei termini dei titoli edilizi in Sicilia

Semplificazioni edilizie e certificazioni di abitabilità/agibilità

La legge regionale siciliana interviene sulla disciplina delle certificazioni di abitabilità e agibilità, ampliando i soggetti legittimati a rendere attestazioni tecniche e prevedendo la possibilità di ottenere il certificato anche in forma parziale per singoli fabbricati, porzioni funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché siano soddisfatti specifici requisiti tecnici e documentali.

Procedura per il rilascio dell’abitabilità/agibilità

La disciplina regionale consente che la documentazione tecnica sia sottoscritta non solo dal progettista, ma anche da un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Analogamente, la figura del tecnico responsabile dei lavori è sostituita da quella del tecnico abilitato alla libera professione, sempre nei limiti delle competenze professionali.

Abitabilità/agibilità parziale

Il certificato può essere richiesto anche per:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi;
  • singole unità immobiliari.

In entrambi i casi la richiesta è ammessa solo se risultano completate e collaudate le opere necessarie alla funzionalità dell’intervento, con particolare riguardo a:

  • opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio, per edifici o porzioni autonome;
  • parti strutturali connesse;
  • impianti relativi alle parti comuni, con collaudo o certificazione ove richiesto;
  • parti comuni e opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio, nel caso delle singole unità immobiliari.

Dichiarazione sostitutiva della domanda

Nel territorio della Regione si applicano le lettere a), b) e d) del comma 3 dell’articolo 25 del DPR 380/2001. Quando l’interessato non presenti domanda di abitabilità/agibilità, può depositare una dichiarazione del direttore dei lavori, oppure, se questi non è stato nominato, di un professionista abilitato, che attesti:

  • la conformità dell’opera al progetto presentato;
  • la conformità alle norme igienico-sanitarie;
  • l’abitabilità/agibilità dell’immobile.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

  • copia della richiesta di accatastamento trasmessa al catasto;
  • dichiarazione dell’impresa installatrice sulla conformità degli impianti alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico secondo la normativa vigente.

Proroga dei termini dei titoli edilizi

Per i titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima dell’entrata in vigore della legge, i termini di inizio e ultimazione dei lavori sono prorogati di due anni, a condizione che:

  • i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato;
  • i titoli non risultino in contrasto, alla stessa data, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

La proroga opera previa comunicazione dell’interessato.

Autorizzazioni paesaggistiche e altri titoli interessati

È prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge.

La proroga di due anni prevista per i termini di inizio e ultimazione lavori si applica anche a:

  • autorizzazioni edilizie;
  • denunce di inizio attività;
  • segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il medesimo termine.

Ambito temporale e attualità della disciplina

Le proroghe riguardano esclusivamente i titoli già rilasciati o formatisi anteriormente all’entrata in vigore della legge, nonché le autorizzazioni paesaggistiche allora ancora efficaci. Si tratta quindi di una disciplina a esaurimento, legata a fattispecie temporalmente circoscritte, oggi normalmente non più applicabile se non per effetti residui su titoli ancora pendenti o controversie connesse.

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