L.R. Sicilia 17/2014
Anagrafe scolastica regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sicilia l’Anagrafe regionale degli studenti per monitorare percorsi scolastici, formativi e di apprendistato, contrastare dispersione e abbandono, supportare programmazione scolastica, trasporti ed edilizia. Prevede scambio dati con anagrafe nazionale e comunali, accesso per scuole ed enti competenti, nel rispetto della privacy. È vigente dal giorno della pubblicazione.
Anagrafe scolastica regionale degli studenti
Anagrafe scolastica regionale degli studenti
La legge istituisce nella Regione Siciliana l’Anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76. Lo strumento è finalizzato a supportare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, il controllo dell’assolvimento dell’obbligo e la programmazione delle politiche scolastiche e formative sul territorio regionale.
Finalità e funzioni dell’anagrafe
L’anagrafe opera a partire dal primo anno della scuola primaria e raccoglie informazioni utili per diverse finalità pubbliche, tra cui:
- monitoraggio dell’evasione dell’obbligo di istruzione, degli abbandoni, della frequenza irregolare e più in generale della dispersione scolastica;
- organizzazione della rete scolastica;
- programmazione e razionalizzazione del trasporto scolastico;
- miglioramento della qualità dell’istruzione e dei livelli di apprendimento tramite interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- verifica del fabbisogno di edilizia scolastica e degli interventi necessari;
- realizzazione di iniziative di orientamento previste dalla normativa statale di riferimento;
- ottimizzazione delle risorse pubbliche destinate a istruzione e formazione;
- promozione della formazione permanente degli adulti;
- programmazione di interventi per l’integrazione e la formazione degli alunni con disabilità;
- definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali.
Interoperabilità con altri sistemi informativi
La Regione garantisce l’interoperabilità tra l’Anagrafe regionale degli studenti e l’Anagrafe nazionale degli studenti, favorendo la circolazione e lo scambio dei dati tra le due banche dati. Inoltre prevede il raccordo con le anagrafi comunali della popolazione per rafforzare le azioni di contrasto alla dispersione e di promozione del successo formativo.
Dati comunicati e contenuto informativo
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti locali, gli enti di formazione e l’Ufficio scolastico regionale comunicano all’anagrafe i dati necessari al raggiungimento delle finalità della legge, relativi all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni.
L’anagrafe contiene, tra l’altro:
- dati anagrafici dello studente;
- istituzione scolastica o ente di formazione e classe frequentata;
- dati anagrafici del tutore o dei tutori;
- indirizzo di studi prescelto;
- codice fiscale dello studente;
- dati relativi ai percorsi scolastici, formativi e in apprendistato.
Previo raccordo con gli istituti, l’anagrafe acquisisce anche dati sensibili e giudiziari, nonché i dati di valutazione degli studenti, secondo la disciplina richiamata sul sistema di valutazione scolastica, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e di qualifica, per rilevare le competenze acquisite.
Piattaforma informatica e gestione dei dati
Le informazioni sono veicolate tramite una piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione. La Regione provvede a regolarizzare con i fornitori dei dati la responsabilità del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
L’organizzazione e la gestione dei dati devono comunque avvenire nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa di settore.
Raccordo istituzionale e accesso alle funzionalità
La Regione può stipulare accordi e intese con enti locali, istituzioni scolastiche, enti di formazione, università e Ufficio scolastico regionale per organizzare e gestire i dati e per realizzare interventi mirati contro disagio, devianza, dispersione e insuccesso formativo.
Gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione hanno pieno accesso alle funzionalità dell’anagrafe, anche a livello analitico, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali. La Regione rende inoltre disponibile alle scuole la funzionalità dell’anagrafe per le iscrizioni e per il monitoraggio degli iscritti.
Azioni per il successo formativo
Nell’ambito della programmazione regionale, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del secondo ciclo e con i servizi territoriali regionali, iniziative di orientamento e azioni formative per favorire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche in integrazione con altri sistemi.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale: si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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