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Legge

L.R. Sicilia 15/2014

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 15/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Sicilia n. 35/1976: porta da 15 a 30 giorni il termine per il parere della Commissione, con proroghe secondo il Regolamento interno, sospensione in prossimità delle elezioni e obbligo di motivare l’urgenza. Riduce inoltre la maggioranza richiesta per alcune decisioni e impone la comunicazione entro 10 giorni di nomine e designazioni alla Commissione. Non contiene misure temporanee.

Modifiche alla disciplina regionale siciliana sui pareri e sulle nomine in enti/soggetti regionali

Modifiche alla disciplina regionale siciliana su pareri e nomine

La legge regionale della Sicilia n. 15 del 2 luglio 2014 interviene sulla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, aggiornando la disciplina dei termini per l’espressione di pareri da parte della Commissione legislativa e introducendo un obbligo di comunicazione per alcune nomine e designazioni. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento regionale siciliano.

Termine per il parere della Commissione legislativa

La modifica principale riguarda il termine entro cui la Commissione deve rendere il parere sugli atti sottoposti al suo esame. Il termine ordinario viene esteso da 15 a 30 giorni.

Il termine:

  • decorre dalla data di assegnazione alla Commissione legislativa;
  • può essere prorogato secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana;
  • segue, per la decorrenza e per la fissazione del termine, anche le ulteriori disposizioni del Regolamento interno.

È inoltre previsto che il termine per il parere sia sospeso a partire dal 45° giorno antecedente le elezioni per:

  • il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana;
  • il rinnovo del Parlamento della Repubblica;
  • il rinnovo del Parlamento europeo.

La sospensione dura fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni indicate.

Motivazione dell’urgenza

Quando l’organo proponente richiede il parere, deve specificare in modo puntuale i motivi dell’urgenza. La previsione rafforza l’onere di motivazione nei casi in cui si chieda una trattazione accelerata.

Maggioranza richiesta per le deliberazioni

La legge riduce il quorum deliberativo previsto dall’articolo 4 della disciplina richiamata, sostituendo la maggioranza dei due terzi dei componenti con la maggioranza dei componenti. Il testo consolidato risultante richiede quindi un quorum meno elevato per le decisioni interessate dalla disposizione modificata.

Comunicazione di nomine e designazioni

Per i soggetti ricompresi nel comma 2-bis dell’articolo 6, le nomine e le designazioni devono essere comunicate alla Commissione di cui all’articolo 1 entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento.

Regime temporale ed efficacia pratica

La legge non contiene una disciplina transitoria autonoma né limiti di efficacia espressamente temporanei. Tuttavia, le modifiche intervengono su termini e procedure permanenti della legge regionale n. 35/1976 e risultano oggi rilevanti solo per gli atti e i procedimenti ancora soggetti a quella disciplina.

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