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Legge

L.R. Sicilia 16/2014

Istituzione degli ecomusei della Sicilia.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 16/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina gli ecomusei in Sicilia, definendone finalità, requisiti di riconoscimento, gestione, rete regionale, comitato tecnico-scientifico e contributi pubblici. Prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore e un riconoscimento periodicamente verificato. Stanziati 50 mila euro annui per il triennio 2014/2016.

Istituzione e disciplina degli ecomusei della Sicilia

Istituzione e disciplina degli ecomusei in Sicilia

La legge regionale siciliana riconosce e promuove gli ecomusei come strumenti di tutela e valorizzazione dell’identità culturale, del paesaggio e delle tradizioni locali. L’intervento si colloca in una logica di sviluppo sostenibile, con coinvolgimento delle comunità locali, degli enti territoriali e dei soggetti culturali e sociali.

Finalità degli ecomusei

Gli ecomusei sono concepiti come progetti condivisi per conservare, comunicare e rinnovare l’identità di una comunità e del suo territorio. Le finalità principali riguardano il recupero della memoria storica e delle culture materiali e immateriali, la tutela degli ambienti di vita e di lavoro tradizionali, la valorizzazione del paesaggio e la promozione di percorsi di sviluppo culturale, sociale ed economico compatibili con la sostenibilità.

In particolare, la legge mira a:

  • rafforzare il senso di appartenenza e le identità locali;
  • coinvolgere attivamente comunità, scuole, istituzioni culturali e associazioni;
  • documentare, catalogare e ricercare il patrimonio locale;
  • promuovere turismo sostenibile, itinerari di visita e botteghe-scuola;
  • sostenere attività didattiche, scientifiche e di divulgazione;
  • valorizzare saperi tramandati, antichi mestieri e pratiche tradizionali.

Gestione, soggetti promotori e requisiti organizzativi

Gli ecomusei possono essere promossi e gestiti da enti locali, singoli o associati, anche insieme ad associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste senza scopo di lucro, purché abbiano finalità statutarie coerenti con la disciplina degli ecomusei.

La gestione richiede una struttura organizzativa adeguata: gli ecomusei devono individuare gli ambiti di intervento, attrezzarli e valorizzarli, recuperare manufatti e documentazione, svolgere attività di catalogazione e promozione, e collaborare con soprintendenze, università, istituti specializzati, enti turistici e musei. Devono inoltre:

  • promuovere laboratori di cittadinanza attiva e mappe di comunità;
  • avviare botteghe-scuola per trasferire saperi artigianali;
  • adottare un programma di attività con obiettivi, risorse, piano economico e piano annuale di attuazione;
  • dotarsi di personale qualificato, regolamento, piano di gestione e sito internet;
  • assicurare trasparenza su attività, progetti, finanziamenti, consulenze e costi.

Riconoscimento regionale e criteri minimi

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge doveva essere adottato un regolamento, previo parere della Commissione legislativa competente, per definire i criteri e i requisiti minimi di riconoscimento. Tra i criteri indicati dalla legge figurano:

  • omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio;
  • partecipazione attiva della comunità locale;
  • coinvolgimento di enti locali;
  • presenza di beni di comunità di valore materiale e immateriale;
  • esistenza di un luogo aperto al pubblico per interpretazione, documentazione e informazione;
  • itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
  • marginalità dell’area;
  • presenza attiva e documentata dell’ecomuseo sul territorio da almeno tre anni.

Il riconoscimento è disposto annualmente dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, su istruttoria della soprintendenza competente e previo parere del comitato tecnico-scientifico. Gli ecomusei riconosciuti sono inseriti in un elenco regionale aggiornato ogni anno.

Verifiche, decadenza e cancellazione

Il riconoscimento è soggetto a verifica triennale, o anticipata se necessario. Se l’accertamento ha esito negativo, sentito il comitato tecnico-scientifico, l’ecomuseo viene cancellato dagli elenchi regionali e perde la qualifica riconosciuta.

Anche l’uso scorretto dei contributi pubblici può comportare conseguenze rilevanti: il mancato o diverso utilizzo delle somme assegnate determina la decadenza dal contributo, la decadenza del riconoscimento e la cancellazione dall’elenco regionale.

Rete regionale, denominazione ed emblema

La legge riconosce una rete regionale degli ecomusei, da gestire in forma associativa. Ogni ecomuseo ha diritto a una denominazione esclusiva e a un proprio emblema.

La Regione promuove inoltre un emblema della rete regionale e prevede spazi dedicati agli ecomusei nei siti istituzionali. Nei materiali informativi e promozionali relativi ai circuiti didattici e turistici devono essere inserite le caratteristiche tematiche, le risorse e i riferimenti utili di ciascun ecomuseo.

Comitato tecnico-scientifico

È istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni di consulenza, coordinamento e supporto. Il comitato è nominato dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il comitato si pronuncia su individuazione, riconoscimento e promozione degli ecomusei, formazione degli operatori, requisiti per la rete regionale e quesiti posti da Regione, comuni e altri enti. È presieduto dall’Assessore o da un delegato ed è composto da dirigenti o funzionari regionali e da quattro esperti, di cui almeno due con esperienza specifica in ecomusei. La partecipazione è onorifica, salvo rimborsi spese.

Contributi regionali e limiti di finanziamento

La Regione può concedere contributi, anche con fondi comunitari, per il raggiungimento dei livelli minimi di qualità, per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei riconosciuti, comprese opere edilizie e acquisto di beni e attrezzature. Il contributo non può superare il 50% della spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore.

I criteri di assegnazione sono fissati dal regolamento attuativo, con parere del comitato tecnico-scientifico. I contributi sono erogati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento competente e devono essere impiegati solo per le finalità assegnate.

Forum degli operatori

La legge consente la costituzione di un Forum degli operatori del settore, composto da rappresentanti degli ecomusei, degli enti locali, di associazioni, istituzioni ed esperti, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri. Il Forum è sede di dibattito, proposta e confronto con esperienze esterne alla Regione ed è convocato almeno una volta ogni due anni dal comitato tecnico-scientifico.

Copertura finanziaria e decorrenza

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 50 mila euro per l’esercizio finanziario 2014 e una spesa annua di 50 mila euro per gli esercizi successivi, a carico del bilancio regionale nel triennio 2014/2016.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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