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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34032/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

Una società statunitense ha commissionato a una società italiana la posa in opera di rivestimenti in marmo su pavimenti e bagni presso un cantiere sito a New York. La società italiana ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; la società ingiunta ha proposto opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, parallelamente, ha promosso regolamento preventivo di giurisdizione. Il ricorso sosteneva che la controversia, avente natura contrattuale e riferita a una prestazione di servizi/subappalto interamente eseguita negli Stati Uniti, dovesse essere regolata dall'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995 in combinato con l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, con conseguente competenza del giudice del luogo di esecuzione della prestazione e non del giudice italiano. La società resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto che, in una controversia contrattuale avente ad oggetto un subappalto/prestazione di servizi da eseguirsi integralmente negli Stati Uniti, la giurisdizione vada determinata secondo l'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995, letto alla luce dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e del criterio del luogo di esecuzione della prestazione caratteristica. La Corte ha escluso l'applicazione del criterio, ormai superato, che individuava l'obbligazione rilevante in quella di pagamento. Le spese sono state compensate integralmente in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, L. n. 218/1995

    Il rinvio ai criteri della Convenzione di Bruxelles è di natura ricettizia e mobile: si adegua alle successive modifiche, sicché oggi il riferimento operativo passa attraverso il Regolamento (UE) n. 1215/2012.

  • art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    In materia contrattuale la giurisdizione è determinata dal luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; per la prestazione di servizi conta il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

  • art. 6 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salve le eccezioni previste dal Regolamento.

  • art. 5, n. 1, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    È richiamato come criterio ormai superato: prima si individuava l'obbligazione corrispondente al diritto fatto valere dall'attore, con possibile frammentazione della giurisdizione.

  • art. 7, lett. b), Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Per i contratti di prestazione di servizi il luogo di esecuzione coincide con il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

  • art. 7, lett. c), Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La regola generale di cui alla lett. a) opera nei casi in cui non sia applicabile la lett. b).

Massime di principio

  • Nel sistema delineato dall'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995, il richiamo alle regole convenzionali europee sulla giurisdizione deve essere letto in senso dinamico, ossia come rinvio ai testi via via sostitutivi o modificativi, oggi in particolare al Regolamento (UE) n. 1215/2012.
  • Per le controversie contrattuali relative a prestazioni di servizi o a rapporti funzionalmente assimilabili, la giurisdizione si individua in base al luogo di esecuzione della prestazione caratteristica, non già in base al luogo del pagamento del corrispettivo.
  • Il criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento, ricavato dalla precedente giurisprudenza sull'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, non è più automaticamente applicabile ai rapporti disciplinati dall'art. 7 del Regolamento n. 1215/2012.
  • Nel sistema del Regolamento n. 1215/2012 la regola generale dell'art. 7, lett. a), è subordinata alle regole speciali dell'art. 7, lett. b), per vendita di beni e prestazione di servizi, così da evitare la frammentazione della giurisdizione e il rischio di procedimenti paralleli.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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