Cassazione Penale, Sentenza n. 45867/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/04/2024 per: (i) contrasto tra motivazione e dispositivo perché in motivazione era stata concessa la sospensione condizionale della pena ma il dispositivo non la riportava; (ii) eccessiva determinazione del trattamento sanzionatorio e violazione del divieto di reformatio in peius, per aver adottato una pena base superiore al minimo edittale (oltre che contestare la riqualificazione di alcuni reati da peculato a truffa e la diversa individuazione del reato più grave nella continuazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha rilevato che il dispositivo della Corte d'appello aveva espressamente mantenuto "le statuizioni irrevocabili" della precedente sentenza (compresa la sospensione condizionale già concessa) e quindi non c'era contrasto reale tra motivazione e dispositivo; ha inoltre ritenuto infondato il profilo di reformatio in peius in ragione della mutata struttura della continuazione e richiamando la giurisprudenza consolidata che consente diversa determinazione della pena base quando muta la struttura del cumulo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; nulla è stato disposto sulle richieste di spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Visto l'art. 627 c.p.p., decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 5 luglio 2023, ferme restando le statuizioni irrevocabili della Corte d'appello...
La Corte d'appello, in esecuzione del rinvio della Cassazione, ha limitato la propria operazione alla rideterminazione della pena mantenendo in vita le statuizioni irrevocabili delle precedenti sentenze (compresa la sospensione condizionale già concessa), per cui il beneficio permane anche se non ripetuto testualmente nel nuovo dispositivo
art. 640 c.p. e art. 61 n.7 c.p.
Riferimento alla riqualificazione dei fatti (truffa) e all'applicazione dell'aggravante della continuazione quale criterio di determinazione della sanzione
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo circa vizi di motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a dimostrare il vizio dedotto
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a vizio di motivazione; la Corte lo ha ritenuto infondato per carenza di specificità del motivo
art. 597 cod. proc. pen.
Norma sul divieto di reformatio in peius; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che disciplina i limiti di applicazione quando muta la struttura dei reati in continuazione, consentendo variazioni interne purché la pena finale non superi il limite consentito
art. 3 Cost.
Richiamata dal ricorrente in tema di irragionevolezza della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non dimostrata
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 (giurisprudenza)
Principio secondo cui, nella continuazione, se cambia la struttura dei reati (es. muta il reato piu' grave o la qualificazione), il giudice d'appello può modificare la determinazione degli aumenti anche se diversi da quelli del primo giudice, purché la pena finale non superi il limite massimo del cumulo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali a seguito di declaratoria d'inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando una corte di merito, in esecuzione di un rinvio della Cassazione, dichiara nel dispositivo di "mantenere ferme le statuizioni irrevocabili", i benefici già concessi (es. sospensione condizionale della pena) si intendono mantenuti anche se non riportati testualmente nel nuovo dispositivo
- La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico e aspecifico, senza confronto puntuale con la decisione impugnata
- Nel caso di reati in continuazione, se muta la struttura del cumulo (es. cambio del reato più grave o riqualificazione di reati satellite), il giudice d'appello può ricalcolare la pena base e gli aumenti differenti rispetto al primo giudice senza violare il divieto di reformatio in peius, purché la pena complessiva non superi il limite massimo consentito
- Chi impugna per presunta sproporzione della pena deve articolare concretamente il confronto tra le determinazioni del primo e del secondo giudice e spiegare perché la nuova determinazione eccede i limiti di legge, altrimenti la doglianza sarà ritenuta aspecifica
- In caso di inammissibilità per colpa del ricorrente la Corte può irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) oltre alla condanna alle spese processuali
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