Cassazione Penale, Ordinanza n. 13950/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la censura mirasse solo a una nuova valutazione della congruità della pena, attività preclusa al giudice di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia arbitraria o manifestamente illogica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pena irrogata in primo grado. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta troppo elevata perché superiore al minimo edittale. La ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la recidiva e aveva comunque motivato la conferma della pena base valorizzando la gravità del danno e la particolare capziosità della condotta.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito
art. 133 c.p.
richiamato come criterio per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo
Massime di principio
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Quando la pena è contenuta in misura non lontana dai minimi edittali, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica, purché dia conto dei criteri essenziali seguiti dal giudice.
- La censura relativa alla sola dosimetria della pena, se volta a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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