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Sentenza

Sentenza n. 1073/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale che ha nominato nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’I.S.R.E., unitamente agli atti presupposti che avevano fissato la cessazione del precedente collegio alla scadenza del Consiglio di amministrazione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2026, nella parte in cui aveva nominato nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’I.S.R.E. in sostituzione, tra gli altri, della ricorrente. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2024 e il decreto della Presidente della Regione del 3 ottobre 2024, nella parte in cui avevano stabilito che la durata del Collegio dei Revisori coincidesse con quella del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché i successivi atti formali di nomina. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del proprio diritto a permanere in carica sino alla scadenza naturale del mandato. In precedenza, il Collegio era stato nominato con atti del 2024, che ne prevedevano la cessazione dopo centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. Successivamente, la Regione aveva ritenuto inapplicabile tale disciplina e aveva stabilito la durata triennale del Collegio, con scadenza coincidente con quella del Consiglio di amministrazione, fissata al 31 gennaio 2026. La ricorrente aveva contestato tale scadenza già con nota del 19 febbraio 2026. La Regione ha eccepito la tardività e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente irricevibile per tardività. La scadenza del Collegio dei Revisori al 31 gennaio 2026 era stata già stabilita dalla deliberazione regionale del 7 agosto 2024 e, in modo espresso e definitivo, dall’art. 2 del decreto presidenziale del 3 ottobre 2024, pubblicato nel BURAS il 10 ottobre 2024. Tali atti costituivano un chiaro arresto procedimentale sulla durata dell’incarico, autonomamente lesivo e immediatamente impugnabile. La successiva deliberazione del 17 giugno 2026 non aveva introdotto una nuova statuizione sulla durata del Collegio, ma si era limitata a nominare i nuovi componenti in conseguenza della scadenza già prevista. Poiché il ricorso è stato notificato il 30 giugno 2026, esso è stato ritenuto ampiamente tardivo rispetto agli atti del 2024. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile; le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti; il TAR lo ha applicato in presenza di manifesta tardività del ricorso.

  • art. 1, comma 3, l.r. Sardegna n. 11/1995

    Era stato inizialmente ritenuto applicabile per stabilire la cessazione del Collegio dei Revisori dopo centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, ma la Giunta regionale ne ha successivamente ritenuto l’inapplicabilità.

  • art. 1, comma 1, l.r. Sardegna n. 27/1971

    Richiamato dalla Giunta regionale, insieme all’art. 8 della l.r. n. 26/1972, per ricondurre la durata del Collegio dei Revisori a quella del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell’I.S.R.E.

  • art. 8 l.r. Sardegna n. 26/1972

    Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 1, comma 1, della l.r. n. 27/1971, della coincidenza tra la durata del Collegio dei Revisori e quella degli organi di amministrazione dell’I.S.R.E.

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo stabilisce in modo espresso e definitivo la durata di un incarico e la relativa data di cessazione, tale statuizione costituisce un autonomo arresto procedimentale e deve essere impugnata tempestivamente dal soggetto che la ritenga lesiva.
  • La successiva adozione di un atto meramente consequenziale, quale la nomina dei nuovi componenti dell’organo alla scadenza già previamente stabilita, non riapre il termine per contestare la precedente determinazione sulla durata dell’incarico.
  • La piena consapevolezza della determinazione lesiva, desumibile anche da una contestazione presentata dall’interessato prima dell’adozione dell’atto finale consequenziale, conferma l’immediata lesività dell’atto presupposto e non consente di differire l’impugnazione fino alla successiva sostituzione dell’incaricato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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