Cassazione Penale, Ordinanza n. 25855/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione per i reati contestati ai capi A e B. L'unica doglianza è stata riferita al capo B, relativo alla violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011: il ricorrente ha lamentato carenze motivazionali e ha chiesto, in sostanza, un riesame nel merito della vicenda anche sotto il profilo della dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e coerente con le risultanze processuali, e che il compendio probatorio fosse univocamente contrario al ricorrente, senza dubbi sulla configurazione del reato contestato. I fatti valorizzati riguardano insulti telefonici pesantemente aggressivi e ingiuriosi rivolti al coniuge del ricorrente, nonché condotte ulteriori di risentimento, tra cui il danneggiamento di arredi dell'abitazione comune e la dipendenza da sostanze stupefacenti, elementi ritenuti idonei a corroborare la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte di appello giudicata immune da vizi logici e sorretta da un compendio probatorio univoco. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La fattispecie contestata al capo B è stata ritenuta dimostrata sulla base delle emergenze investigative e probatorie richiamate nella motivazione, reputate univocamente orientate a carico dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p. (Cassa delle ammende)
In caso di inammissibilità del ricorso è stata irrogata la sanzione pecuniaria accessoria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito della vicenda processuale, né sul piano dell'attendibilità del compendio probatorio né sul piano della quantificazione della pena, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione coerente, logica e aderente alle risultanze processuali.
- La motivazione della sentenza d'appello è immune da censura quando il giudice di merito abbia esaminato gli elementi istruttori rilevanti e abbia tratto conclusioni non contraddette da dati processuali tali da lasciare dubbi sulla responsabilità dell'imputato.
- Ai fini della configurazione della violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, la decisione valorizza il quadro fattuale complessivo e gli accertamenti investigativi che rendano univoca la riferibilità della condotta all'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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