Cassazione Penale, Sentenza n. 23630/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di partecipazione a associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e concorso in corruzione propria (artt. 319 ss. c.p.), entrambi aggravati dalla finalita' mafiosa (art. 416-bis). Il ricorrente deduce violazioni di legge e plurimi vizi di motivazione: travisamento della prova e illogicita' nell'interpretazione di intercettazioni e documenti (in particolare vicende relative ad un appalto ASL di Locri e ruolo nella Coopservice/ATI Helios), omessa considerazione di memorie difensive, carenza di gravi indizi in ordine al ruolo personale nell'associazione, contestazione della configurazione dell'aggravante mafiosa e della sussistenza delle esigenze cautelari; infine deduce che il capo 5) (specifico reato contestato) non descrive in modo determinato il contributo del Piccolo, con conseguente vizio formale nella contestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di gravi indizi per la partecipazione all'associazione e per la configurazione dell'aggravante mafiosa, sulla base di un quadro indiziario composito (conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori, documentazione e flussi di denaro verso cosche). Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al reato indicato nel capo 5), per difetto di valida contestazione del fatto nei confronti del Piccolo, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, per nuova valutazione sulle esigenze cautelari relative ai restanti profili. In sintesi: ricorso in parte accolto (annullamento per capo 5), nel resto respinto; la misura cautelare resta da riconsiderare in sede di riesame quanto agli altri capi.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Applicato per la configurazione dell'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che il complesso indiziario (intercettazioni, rapporti corruttivi, organizzazione imprenditoriale) fosse idoneo a sostenere la gravita' indiziaria propria della fase cautelare.
art. 416-bis cod. pen.
L'aggravante per finalita' mafiosa e' stata confermata: la Corte ribadisce che si tratta di una circostanza soggettiva relativa ai motivi a delinquere e puo' trasferirsi al concorrente che sia consapevole della finalita' agevolativa verso l'associazione mafiosa.
artt. 319 ss. cod. pen.
Riferito al concorso in corruzione propria; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi rilevanti, valorizzando i riscontri documentali e le intercettazioni che mostrano dazioni e rapporti corruttivi.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine al riesame dei provvedimenti cautelari; il ricorso riguarda l'ordinanza del Tribunale resa in sede di riesame ex art. 309.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto rispetto al limite di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma.
art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Richiesto in relazione alla correttezza della descrizione sommaria del fatto nella richiesta cautelare: la Corte sottolinea che la descrizione sintetica e' ammessa solo se la condotta e' concretamente specificata nella richiesta e nella motivazione; la mancanza di descrizione del contributo di Piccolo al capo 5) ha determinato l'annullamento limitato.
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come riferimento alla nullita' di ordine generale; la Corte richiede che la domanda cautelare sia adeguata e individuante per evitare nullita' formali che possono incidere sul provvedimento.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi motivazionali: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione deve individuare i profili specifici di vizio di motivazione senza indifferenziata sovrapposizione di censure.
art. 613 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla produzione di documenti in cassazione: la Corte ribadisce la restrizione sulla ammissibilita' di documenti nuovi, salvo casi eccezionali che non impongano valutazioni di merito.
art. 311, art. 581 e art. 585 cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di motivi nuovi e dei termini/limiti per l'introduzione di motivi nel processo di cassazione e nelle impugnazioni cautelari; la Corte ricorda i limiti di ammissibilita' dei "motivi nuovi".
Massime di principio
- In sede di cassazione non e' ammissibile un riesame 'fatto per fatto': i rilievi sulla interpretazione di intercettazioni e valutazioni probatorie sono di natura fattuale e limitati, salvo macroscopici travisamenti.
- Per la configurazione dell'aggravante per finalita' mafiosa e' sufficiente che il concorrente sia consapevole dell'utilita' che la condotta apporta all'organizzazione mafiosa; versamenti periodici a cosche costituiscono elemento significativo.
- Un quadro indiziario composito (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, documenti e flussi finanziari) puo' giustificare la gravita' indiziaria in fase cautelare anche senza riscontri probatori pienamente definitivi.
- La contestazione formale del fatto nella richiesta cautelare deve indicare, almeno in modo sommario ma concreto, il contributo attribuito a ciascun indagato; l'assenza di tale specificazione puo' determinare nullita' o annullamento del provvedimento cautelare per quel capo.
- La produzione di documenti nuovi in cassazione e' fortemente limitata e non idonea a sollevare questioni di merito che richiedano nuova attivita' valutativa; tali prove devono essere presentate nei gradi di merito.
- Le doglianze generiche e non specifiche sul vizio di motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare esattamente in quale parte della motivazione insorga il vizio e quale norma si ritenga violata.
- L'omessa o parziale considerazione di memorie difensive puo' valere in cassazione se incide sulla congruita' della motivazione, ma non ogni mancata replica a tutte le argomentazioni difensive costituisce automaticamente vizio.
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