Cassazione Penale, Ordinanza n. 00916/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in parziale riforma in appello per detenzione e spaccio di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio e, soprattutto, alla qualificazione giuridica del fatto. Ha dedotto mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stata esclusa la riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità, chiedendo la riqualificazione del fatto nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la motivazione di merito aveva valorizzato elementi incompatibili con la lieve entità: il rinvenimento di 105 dosi occultate sulla persona dell'imputato, suddivise in plurimi involucri, altro stupefacente e materiale per il confezionamento nell'abitazione, oltre al monitoraggio dell'imputato prima del sequestro, sintomatici di un cospicuo giro d'affari e di professionalità nello spaccio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo non illogico perché non fosse configurabile il fatto di lieve entità: la consistenza quantitativa e le modalità della detenzione/cessione, insieme agli ulteriori indici emersi, escludevano la minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata complessivamente in base a quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il fatto di lieve entità richiede una valutazione globale degli indici sintomatici previsti dalla norma; ove uno di essi sia negativamente assorbente, la lieve entità va esclusa.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
La lieve entità è riconoscibile solo in presenza di minima offensività penale, desumibile da dati qualitativi e quantitativi nonché da mezzi, modalità e circostanze; se un indice è decisivo in senso negativo, gli altri restano irrilevanti.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
La diversità delle sostanze stupefacenti non esclude di per sé la lieve entità, che va invece accertata con una valutazione complessiva della fattispecie concreta.
Massime di principio
- Il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti può essere riconosciuto solo quando la condotta, nel suo complesso, presenti minima offensività; la verifica deve riguardare congiuntamente quantità della sostanza, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Se uno degli indicatori normativi della lieve entità assume valore nettamente negativo in modo assorbente, non è possibile compensarlo con altri elementi favorevoli della condotta.
- La presenza di plurime dosi già confezionate, di ulteriore droga e di materiale per il confezionamento nell'abitazione, unitamente a elementi sintomatici di un'attività strutturata, è incompatibile con la qualificazione del fatto come lieve entità.
- La diversità delle sostanze stupefacenti non è da sola ostativa alla configurabilità del comma 5, ma impone una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici rilevanti.
- In caso di ricorso in cassazione meramente reiterativo di una doglianza già disattesa con motivazione congrua e non illogica, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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