Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36633/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per porto di arma, in relazione al rinvenimento di un coltello a serramanico in data 17/04/2021. Con due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della condanna e del diniego delle attenuanti generiche, nonché l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che vi fossero i presupposti per un esito assolutorio o comunque più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi delle questioni già esaminate in appello, oltre che manifestamente infondati perché sollecitavano una rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era già ampia e non illogica: aveva accertato il porto del coltello a serramanico, qualificato come arma, la mancanza di un giustificato motivo del porto, l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato, la non concedibilità delle attenuanti generiche in ragione di precedenti penali specifici e di una personalità negativa, nonché l'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la presenza di due precedenti per reato analogo. Il ricorso è stato quindi ritenuto sia privo di specificità sia manifestamente infondato, perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il porto del coltello a serramanico senza giustificato motivo, qualificato come arma

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come causa di non punibilità esclusa dalla Corte di merito per la presenza di precedenti specifici e di condanne per reato analogo

  • art. 606 c.p.p.

    la Corte ribadisce che in cassazione sono deducibili solo i vizi previsti dalla norma e non una nuova valutazione delle prove

  • art. 625-bis c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; omesso

  • art. 616 c.p.p.

    base implicita della condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e confutate dal giudice di appello, senza indicare specifiche illogicità o contraddizioni della motivazione.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione del fatto e delle prove a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione impugnata presenti vizi riconducibili ai canoni dell'art. 606 c.p.p.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risultino precedenti specifici o condanne per reati analoghi, secondo la valutazione del giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su precedenti penali specifici e su elementi negativi della personalità dell'imputato, se adeguatamente motivato.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.