Cassazione Penale, Ordinanza n. 36633/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per porto di arma, in relazione al rinvenimento di un coltello a serramanico in data 17/04/2021. Con due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della condanna e del diniego delle attenuanti generiche, nonché l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che vi fossero i presupposti per un esito assolutorio o comunque più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi delle questioni già esaminate in appello, oltre che manifestamente infondati perché sollecitavano una rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era già ampia e non illogica: aveva accertato il porto del coltello a serramanico, qualificato come arma, la mancanza di un giustificato motivo del porto, l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato, la non concedibilità delle attenuanti generiche in ragione di precedenti penali specifici e di una personalità negativa, nonché l'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la presenza di due precedenti per reato analogo. Il ricorso è stato quindi ritenuto sia privo di specificità sia manifestamente infondato, perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il porto del coltello a serramanico senza giustificato motivo, qualificato come arma
art. 131-bis c.p.
richiamato come causa di non punibilità esclusa dalla Corte di merito per la presenza di precedenti specifici e di condanne per reato analogo
art. 606 c.p.p.
la Corte ribadisce che in cassazione sono deducibili solo i vizi previsti dalla norma e non una nuova valutazione delle prove
art. 625-bis c.p.p.
non citato espressamente nel testo; omesso
art. 616 c.p.p.
base implicita della condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e confutate dal giudice di appello, senza indicare specifiche illogicità o contraddizioni della motivazione.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione del fatto e delle prove a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione impugnata presenti vizi riconducibili ai canoni dell'art. 606 c.p.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risultino precedenti specifici o condanne per reati analoghi, secondo la valutazione del giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su precedenti penali specifici e su elementi negativi della personalità dell'imputato, se adeguatamente motivato.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36605/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36606/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36609/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36612/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36613/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36614/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →