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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13112/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per varie censure: (i) carenza di motivazione da parte della Corte d'Appello rispetto alla richiesta assolutoria sollevata in appello, lamentando omissione di esame dei singoli rapporti di mutuo e del tasso concreto applicato (artt. 129, 530 c.p.p.); (ii) doglianza sull'applicabilità e retroattività dell'art. 578-bis c.p.p. e sulla legittimità di confermare la confisca (art. 240-bis c.p.), con richiesta di rinnovazione istruttoria per accertare l'origine delle disponibilità; (iii) contestazione della qualificazione e della misura della confisca (confisca diretta ex art. 644 c.p. vs. confisca allargata ex art. 240-bis), e della mancata valutazione della sproporzione e della prova della incompatibilità tra redditi dichiarati e patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato il percorso motivazionale del Tribunale di primo grado (che aveva ricostruito dettagliatamente i rapporti di mutuo e i tassi e aveva disposto la confisca ex art. 12-sexies L. 356/92 ora art. 240-bis c.p.), ritenendo che la Corte d'Appello avesse dato adeguata risposta alle censure e, correttamente, svincolato gli immobili per ragionevolezza temporale mentre ha confermato la confisca di depositi bancari e titoli. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite (sent. n. 4145/2022) secondo cui l'art. 578-bis c.p.p. ha natura mista (sostanziale e processuale) e può consentire la conferma di misure ablative anche in presenza di estinzione del reato. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Richiamato rispetto all'obbligo di scrutinio delle domande assolutorie in appello; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva fosse generica e che la Corte d'appello abbia comunque aderito alla motivazione del primo giudice.

  • art. 530, commi 1 e 2 c.p.p.

    Richiamato in relazione al contenuto e ai limiti della motivazione della sentenza e alla necessità di valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione di merito e del primo grado.

  • art. 578 c.p.p.

    Norma sul vaglio dei profili di responsabilità in sede di appello e sulle risposte dovute alle censure difensive; la Corte ha considerato esauriente il riferimento operato dai giudici di merito alla motivazione di primo grado.

  • art. 578-bis c.p.p.

    quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato

    La Corte, richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 4145/2022), ha qualificato la norma come di natura mista (sostanziale e processuale), attribuendo al giudice il potere di confermare misure ablative anche in assenza di condanna formale, previo accertamento della responsabilità.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che disciplina la 'confisca allargata' (ex art. 12-sexies L. 356/92); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio di sproporzione tra disponibilità e reddito/attività e ne ha confermato la natura di misura di sicurezza patrimoniale.

  • art. 644 c.p.

    Norma sull'usura; richiamata in tema di individuazione del profitto o del prezzo del reato, ma la Corte ha precisato che la confisca allargata non richiede il computo del quantum dei singoli reati-spia.

  • art. 12-sexies L. 356/92

    Norma richiamata quale fonte della confisca disposta in primo grado (oggi regolata dall'art. 240-bis c.p.); la motivazione di primo grado ha fatto corretto riferimento ai presupposti della confisca allargata.

  • art. 200 c.p. e art. 236, comma 2 c.p.

    Richiamati in relazione al principio che le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina vigente al momento della loro applicazione; utile per l'interpretazione della retroattività/operatività della confisca allargata.

  • art. 591, comma 4 c.p.p.

    Richiamato sul tema dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la Corte ha ritenuto l'atto d'appello generico.

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai motivi nuovi introdotti successivamente con memoria e alla loro valutabilità in appello; la Corte ha escluso la rilevanza di atti tardivi non coerenti con i motivi di impugnazione.

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato in tema di memorie e nuove questioni; la Corte ha richiamato i limiti alla valorizzazione di atti introdotti tardivamente.

Massime di principio

  • L'appello deve contenere censure specifiche e circostanziate: la genericità delle doglianze può renderle inammissibili e la Corte può legittimamente fare riferimento e aderire alla motivazione dettagliata del primo grado.
  • L'art. 578-bis c.p.p. ha natura mista (sostanziale e processuale): può consentire al giudice di merito o alla Cassazione di decidere sul mantenimento di misure ablative anche se il reato è estinto per prescrizione, previo accertamento di responsabilità.
  • La confisca 'allargata' ex art. 240-bis c.p. si fonda sul criterio della sproporzione tra patrimonio e reddito/attività esercitata, non sul calcolo del 'quantum' dei singoli reati-spia; quindi per resistere a tale confisca occorre provare la lecita provvista dei beni o la corrispondenza con redditi dichiarati/attività.
  • La confisca diretta ex art. 644 c.p. richiede individuazione e quantificazione del profitto o del prezzo del reato; confusione tra confisca diretta e confisca per equivalente va evitata e motivata distintamente.
  • Documenti o argomenti nuovi presentati tardivamente in memoria d'udienza possono non essere recepiti se non coerenti con le questioni devolute con l'impugnazione e se tardivi rispetto ai termini processuali.
  • Le misure di sicurezza patrimoniale devono essere valutate con riferimento alla disciplina vigente al momento della loro applicazione; questioni di retroattività richiedono analisi della natura sostanziale o processuale della norma.

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