Cassazione Penale, Ordinanza n. 10240/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il provvedimento impugnato ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in una precedente sentenza, perché il condannato non aveva pagato, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, le somme liquidate a titolo di provvisionale. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il mancato adempimento, anche solo parziale, dell'obbligo risarcitorio giustificasse la revoca, valorizzando la capacità economica del condannato, desunta anche dalla possibilità di disporre di risorse derivanti da fonti illecite, e la mancata prova di una condizione di assoluta indigenza o impossidenza. Con il ricorso si contestavano, in sostanza, la mancata attivazione di poteri istruttori officiosi ex art. 666, comma 5, c.p.p. e un preteso difetto di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente verificato l'effettiva impossibilità di adempiere e le condizioni economiche dell'interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione ex art. 666, comma 5, c.p.p., e ha escluso il vizio motivazionale, osservando che l'ordinanza impugnata aveva comunque esposto in modo sufficiente le ragioni della decisione, specie in ordine alla capacità economica del condannato e alla mancata prova dell'assoluta impossibilità di adempiere. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 5, c.p.p.
I poteri istruttori officiosi del giudice dell'esecuzione sono esclusi quando le censure siano manifestamente infondate e la motivazione dell'ordinanza sia già sufficiente a sorreggere la decisione; nel caso, non vi era un obbligo di ulteriore attivazione istruttoria.
sospensione condizionale della pena
Se il beneficio è subordinato all'adempimento di un obbligo risarcitorio e il pagamento non avviene entro il termine fissato, la revoca è legittima salvo che il condannato provi l'assoluta impossibilità di adempiere.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento della somma dovuta in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma a titolo risarcitorio o di provvisionale, il mancato pagamento entro il termine fissato legittima la revoca del beneficio, salvo prova rigorosa dell'assoluta impossibilità di adempiere.
- L'onere di dimostrare l'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligo imposto quale condizione del beneficio grava sul condannato; il giudice dell'esecuzione non deve supplire a tale carenza con autonome indagini, se dagli atti emergono elementi sufficienti a escludere l'indigenza assoluta.
- La mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi in sede esecutiva non integra vizio quando la decisione sia sorretta da una motivazione non apparente e le censure del ricorrente si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- In cassazione, le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti e della prova, senza evidenziare reali lacune motivazionali o violazioni di legge, sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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