Ordinanza n. 3636/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Prefetto di Roma recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio notificatogli il 4 maggio 2026, con il quale gli era stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il giudice ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, anche perché la documentazione depositata dall’Amministrazione risultava inconferente e riferibile a un soggetto estraneo al giudizio. Il ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto sull’attività lavorativa svolta quale guardia particolare giurata presso un istituto di vigilanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti esigenze istruttorie e ha ordinato all’Amministrazione il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di una relazione documentata sui fatti di causa, tenendo conto delle censure formulate dal ricorrente, nonché di ogni ulteriore atto o chiarimento utile. In ragione degli effetti dell’atto sull’attività lavorativa del ricorrente, il Collegio ha positivamente apprezzato il periculum prospettato e ha sospeso nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 agosto 2026. L’ordinanza non definisce il giudizio né contiene una decisione conclusiva sulla legittimità del divieto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la documentazione prodotta dall’Amministrazione sia inconferente o riferibile a un soggetto estraneo al giudizio, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione documentata sui fatti e di ulteriori atti o chiarimenti utili alla decisione.
- La sospensione cautelare di un provvedimento può essere disposta nelle more dell’istruttoria quando l’esecuzione dell’atto determini un pregiudizio concreto sull’attività lavorativa del destinatario, ferma restando la necessità di ulteriori accertamenti sulla fondatezza delle censure.
- Un’ordinanza che dispone incombenti istruttori e sospende interinalmente l’atto impugnato non definisce il giudizio di annullamento e rinvia la decisione cautelare e di merito alla successiva camera di consiglio.
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